§ 3.1.125 – L.R. 18 novembre 2005, n. 16.
Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai bandi di attuazione del piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla Misura 1 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:18/11/2005
Numero:16


Sommario
Art. 1.  [2]


§ 3.1.125 – L.R. 18 novembre 2005, n. 16.

Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai bandi di attuazione del piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla Misura 1 “Investimenti nelle aziende agricole” e alla Misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura”. [1]

(B.U. 22 novembre 2005, n. 109).

 

     Art. 1. [2]

     1. Ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 817/2004 del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il termine per la osservanza dei requisiti di competenza professionale, redditività economica e dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all’allegato 2 “Documento normativo di integrazione” del Piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione del Veneto (2000 – 2006) previsto dai bandi del Piano di sviluppo rurale, Misura 1 “Investimento nelle aziende agricole” e Misura 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” e dai bandi approvati nella fase di passaggio al PSR 2000-2006 anche se già intervenuto il provvedimento di revoca, è di cinque anni dalla data dell’insediamento dell’attività dei giovani agricoltori beneficiari.


[1] Rubrica così modificata dall'art. 47 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[2] Articolo così modificato dall'art. 47 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.