Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 18/04/1995 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11. |
Art. 2. Modifica all'articolo 4 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11. |
Art. 3. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11. |
Art. 4. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. |
Art. 6. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 11. |
Art. 7. Abrogazione. |
Art. 8. Norme d'attuazione. |
§ 3.1.52 - Legge Regionale 18 aprile 1995, n. 32.
Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 "Iniziative per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Veneto".
(B.U. 21 aprile 1995, n. 38).
Art. 1. Modifica all'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
(Omissis).
Art. 2. Modifica all'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 3. Modifica dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
(Omissis).
Art. 4. Modifica dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
(Omissis).
Art. 5. Modifica dell'articolo 9 della
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della
(Omissis).
Art. 6. Modifica dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
(Omissis).
1. Sono abrogati gli articoli 3, 5, 7 e 9 della
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale dispone con proprio provvedimento, ove necessario, gli adempimenti per l'esercizio delle funzioni già spettanti all'ESAV e al consorzio per la promozione dei prodotti agroalimentari del Veneto costituito a norma dell'articolo 5 della