§ 3.1.25 - Legge Regionale 14 marzo 1983, n. 11.
Approvazione dell'accordo concernente la costituzione, gestione e organizzazione del «Consorzio interregionale per la formazione dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:14/03/1983
Numero:11


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'accordo, nel testo allegato alla presente legge, tra le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna e le province autonome [...]
Art. 2.      Alla designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti della Regione del Veneto nel Consiglio generale del Consorzio provvede la Giunta regionale
Art. 3.      I contributi a integrazione dei fondi di provenienza statale, per l'attuazione dell'accordo di cui alla presente legge saranno determinati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 9 dicembre [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto


§ 3.1.25 - Legge Regionale 14 marzo 1983, n. 11. [1]

Approvazione dell'accordo concernente la costituzione, gestione e organizzazione del «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, Cifda».

(B.U. n. 12 del 18-3-1983).

 

Art. 1.

     E' approvato l'accordo, nel testo allegato alla presente legge, tra le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzione del «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, CIFDA» in applicazione del regolamento Cee n. 270 del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

     Eventuali modificazioni al suddetto accordo, previa intesa tra i contraenti, saranno approvate con legge regionale.

 

     Art. 2.

     Alla designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti della Regione del Veneto nel Consiglio generale del Consorzio provvede la Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     I contributi a integrazione dei fondi di provenienza statale, per l'attuazione dell'accordo di cui alla presente legge saranno determinati ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, in sede di approvazione della legge di bilancio, che provvederà anche alla relativa copertura finanziaria.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

ALLEGATO

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Articolo 1. Costituzione, oggetto, denominazione, sede e durata del consorzio.

     Tra le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Liguria ed Emilia Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominante: «Enti», è costituito un consorzio che assume i compiti e le funzioni di centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli.

     Il consorzio viene gestito e amministrato secondo le disposizioni del presente accordo e secondo regolamenti interni deliberati dal consiglio generale che potranno integrare il presente accordo.

     Il consorzio opera come strumento di attuazione del regolamento Cee n. 270 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia; nonchè delle altre iniziative nel settore di interesse comune degli enti consorziati.

     Il consorzio è denominato: «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli CIFDA» e ha sede legale in Vertemate con Minoprio (provincia di Como).

     Il consorzio ha la durata di anni venti.

 

     Articolo 2. Scopi del consorzio.

     Il consorzio, senza fini speculativi, nell'ambito delle direttive stabilite a livello del comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola, persegue le seguenti finalità:

     - la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei divulgatori polivalenti e specializzati, nonché del personale direttivo in materia di divulgazione, da inserire in servizi di divulgazione;

     - l'aggiornamento e perfezionamento di divulgatori già in servizio presso gli enti consorziati, gli enti locali, gli enti di sviluppo, nonché presso:

     a) associazioni interaziendali,

     b) associazioni fra produttori,

     c) organizzazioni professionali,

     d) organizzazioni cooperative agricole,

     e) altri enti e istituzioni operanti in agricoltura;

     - ogni altro compito interessante la divulgazione agricola affidatogli dal «Comitato interregionale per la divulgazione agricola», con particolare riferimento alla selezione e formazione dei formatori.

     A tale fine il consorzio:

     a) formula il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del «Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola», sulla base di un'analisi delle esigenze di formazione espresse dagli enti consorziati;

     b) progetta e attua le singole iniziative in programma, in stretto collegamento con i servizi di divulgazione degli enti consorziati, con il contributo delle università e dei centri di ricerca anche esteri;

     c) valuta le iniziative e le sperimentazioni didattiche, anche attraverso incontri periodici con i divulgatori e responsabili dei servizi di divulgazione;

     d) concorre, con gli enti consorziati, all'attività di studio e alla verifica dell'idoneità delle tecniche di divulgazione;

     e) adotta, nell'ambito dei criteri definiti in sede di comitato interregionale e tenuto conto dei profili professionali previsti dagli enti consorziati, indirizzi uniformi per la selezione dei partecipanti ai corsi, dei formatori e la scelta dell'altro personale docente che potrà provenire anche dall'esterno, impiegato dal consorzio interregionale;

     f) definisce l'eventuale articolazione territoriale e funzionale delle attività del consorzio con particolare riferimento ai corsi di specializzazione e ai periodi di stages;

     g) assume ogni altra iniziativa necessaria alla realizzazione delle attività formative e alla raccolta di una documentazione specializzata sulla divulgazione e informazione agricola.

     Il consorzio può provvedere altresì, su iniziativa degli enti consorziati interessati, allo svolgimento di attività formative collegate a quelle di cui al precedente comma e di altre concernenti l'applicazione delle direttive comunitarie socio-strutturali, con particolare riferimento a corsi per informatori socio-economici.

 

     Articolo 3. Strutture.

     Per lo svolgimento dei compiti istituzionali il consorzio utilizza, sulla base di specifica convenzione, principalmente le strutture e i servizi del «Centro lombardo per l'incremento della orto-floro- frutticoltura. Scuola di Minoprio (CO)» ed eventuali altre strutture ubicate nei territori di enti consorziati.

 

 

Titolo II

ORGANI ISTITUZIONALI

 

     Articolo 4. Organi del consorzio.

     Gli organi sociali del consorzio sono:

     a) il consiglio generale;

     b) il comitato direttivo;

     c) il presidente del consorzio;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Articolo 5. Composizione e funzionamento del consiglio generale.

     Il consiglio generale è composto da:

     a) due rappresentanti effettivi o loro supplenti di ciascun ente consorziato, di cui:

     - i rappresentanti effettivi, designati fra gli assessori di norma competenti, rispettivamente in materia di agricoltura e di formazione professionale;

     - i rappresentanti supplenti, scelti fra i propri funzionari esperti in divulgazione agricola e in formazione professionale;

     b) un rappresentante di ciascuna delle sei organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale, un rappresentante delle organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello provinciale della provincia di Bolzano e un rappresentante delle stesse organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale della Regione Valle d'Aosta;

     c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Ogni componente del consiglio generale ha diritto a un solo voto ed è esclusa la delega dello stesso.

     Di norma il consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei votanti con prevalenza del voto del presidente in caso di parità; per le deliberazioni concernenti i regolamenti interni, i bilanci preventivi e consuntivi e i programmi di attività è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

     Il consiglio generale si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci; si riunirà altresì ogni qualvolta il presidente lo riterrà opportuno.

     Il presidente è tenuto a convocare senza indugi il consiglio allorché gliene sia fatta richiesta scritta, con la indicazione delle materie da trattare, da parte del collegio dei revisori dei conti, o almeno la metà dei componenti il comitato direttivo, oppure da 1/3 dei componenti il consiglio, oppure da tre enti consorziati.

 

     Articolo 6. Compiti del consiglio generale.

     Il consiglio generale definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività del consorzio.

     Rientrano, in particolare, nella competenza del consiglio generale:

     - l'elezione del presidente;

     - la nomina del comitato direttivo, previa l'elezione dei membri di competenza;

     - la nomina del collegio dei revisori dei conti;

     - la nomina del direttore del consorzio;

     - l'approvazione dei programmi di attività del consorzio;

     - l'approvazione del bilancio preventivo e consultivo;

     - l'approvazione dei regolamenti interni.

     Il consiglio generale delibera su ogni argomento concernente il consorzio non attribuito specificatamente ad altri organi istituzionali e sottoposto al suo esame dal presidente attraverso l'inserimento all'ordine del giorno, nonché sull'eventuale azione di responsabilità nei confronti del presidente, del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti, anche se l'argomento non è posto all'ordine del giorno.

 

     Articolo 7. Composizione, durata e funzionamento del comitato direttivo.

     Il comitato direttivo è composto da:

     a) il Presidente,

     b) sei membri eletti dal consiglio generale in seno ai rappresentanti effettivi o supplenti degli enti consorziati;

     c) due membri eletti dal consiglio generale in seno ai rappresentanti, rispettivamente delle organizzazioni professionali e cooperative.

     Il presidente del consorzio funge da presidente del comitato.

     Il comitato dura in carica per tre anni.

     Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

     Ogni componente del comitato dispone di un solo voto.

     Altre norme relative al funzionamento del comitato direttivo potranno essere determinate con regolamenti interni.

 

     Articolo 8. Compiti del comitato direttivo.

     Il comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del consorzio.

     Spetta, tra l'altro, al comitato direttivo deliberare circa gli atti e contratti comunque rientranti negli scopi del consorzio, fatta eccezione di quelli che per legge, o in forza del presente accordo, sono riservati al consiglio generale.

 

     Articolo 9. Presidente del consorzio.

     Il presidente del consorzio è eletto dal consiglio generale tra i suoi componenti effettivi o supplenti nominati in rappresentanza degli enti consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti, e di norma, a rotazione.

     Il presidente dura in carica tre anni.

     In caso di dimissioni, decadenza o morte del presidente si procede alla nomina del successore scegliendolo tra i rappresentanti effettivi e supplenti dell'ente consorziato di appartenenza del presidente cessato. Il nuovo presidente scelto in tal modo resta in carica fino alla originaria scadenza del mandato del predecessore.

     Il presidente, non appena insediato, delega uno dei componenti il comitato direttivo a rappresentarlo in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

     La delega è attribuita a uno dei rappresentanti effettivi o supplenti degli enti consorziati con esclusione di quelli dell'ente cui appartiene il presidente.

 

     Articolo 10. Funzioni del presidente del consorzio.

     Il presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria del consorzio.

     Il presidente può assumere in via eccezionale e di urgenza, iniziative rientranti nella competenza del comitato con obbligo di far ratificare le stesse nella prima riunione successiva e comunque entro il 30° giorno dall'assunzione dell'iniziativa.

 

     Articolo 11. Collegio dei revisori dei conti.

     Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre revisori effettivi e due supplenti nominati dal consiglio generale di cui uno con funzioni di presidente del collegio. Uno dei revisori effettivi viene nominato su designazione del Ministero del tesoro.

     Il collegio ha la durata di tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

     I revisori dei conti devono essere invitati alle riunioni del comitato direttivo e del consiglio generale.

 

     Articolo 12. Compiti del collegio dei revisori dei conti.

     Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'Articolo 2403 del codice civile.

     In particolare:

     - controlla l'amministrazione del consorzio;

     - vigila:

     a) sull'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti, da parte del consiglio, del comitato, del presidente e del direttore;

     b) sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo e alle scritture contabili e libri consortili;

     - redige annualmente la relazione di competenza a commento del conto consuntivo.

 

     Articolo 13. Indennità, compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali.

     Ai componenti del Consiglio generale, del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e del Comitato o alle riunioni del Collegio dei revisori dei conti, nella misura stabilita dall'Articolo 1 della legge della Regione Lombardia 30 aprile 1982, n. 23, per i componenti dell'organo regionale di controllo.

     Ai presidenti del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dei conti l'indennità è aumentata nella stessa misura prevista dal secondo comma dell'Articolo 1 della legge della Regione Lombardia 30 aprile 1982, n. 23, per i componenti dell'organo regionale di controllo.

     A tutti i componenti degli organi sociali del Consorzio spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione nella misura e alle condizioni previste dell'Articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni.

 

 

Titolo III

DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E FINALI

 

     Articolo 14. Esercizio finanziario.

     L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 15 ottobre precedente e inviato entro dieci giorni agli enti consorziati.

     Il conto consultivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo e inviato entro 10 giorni successivi agli enti consorziati. Eventuali avanzi di gestione saranno trasferiti al fondo comune di cui al successivo articolo 15.

     I contratti stipulati dal consorzio non possono avere durata nè creare impegni che eccedono la durata del consorzio; i contratti concernenti direttamente l'applicazione del regolamento Cee n. 270/'79 non potranno avere durata nè creare impegni che eccedano la durata del regolamento stesso.

 

     Articolo 15. Fondo comune, entrate del consorzio.

     Il consorzio costituisce un fondo comune con le quote di adesione degli enti consorziati dell'importo di L. 10.000.000 ciascuno; detto fondo è alimentato da eventuali contributi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, nonché dagli avanzi di gestione.

     L'utilizzo del fondo comune sarà disciplinato con regolamento interno.

     Le entrate del consorzio, necessarie per far fronte al fabbisogno finanziario in relazione agli scopi dello stesso sono garantite:

     - dai contributi dello Stato e della Cee assegnati per lo svolgimento annuo delle attività programmate dal consorzio;

     - dalle rendite dei beni in proprietà o uso del consorzio;

     - dai corrispettivi per servizi svolti su richieste o degli enti consorziati o del comitato interregionale per la divulgazione agricola di cui al precedente articolo 2;

     - dai finanziamenti degli enti consorziati a copertura delle maggiori spese sostenute rispetto alle entrate realizzate, per il 70% in proporzione all'uso che ogni consorziato fa dei servizi del consorzio, per il 15% in proporzione alla popolazione attiva in agricoltura e per il 15% in proporzione alla superficie agricola e forestale secondo i dati dell'Istat.

     Le modalità di versamento dei finanziamenti di cui sopra sono fissate dal consiglio generale.

 

     Articolo 16. Recessione dal consorzio.

     La recessione dal consorzio ha effetto per l'ente receduto con la chiusura dell'esercizio in corso se la relativa comunicazione è notificata al consorzio almeno 4 mesi prima di detto termine.

     All'ente receduto non spetta chiedere la divisione del fondo comune nè la quota di competenza sullo stesso.

     Al termine della prevista durata o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio generale provvede alla nomina di un liquidatore del consorzio.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.