§ 3.1.24 - Legge Regionale 7 settembre 1982, n. 45.
Provvidenze per lo sviluppo dei settori del florovivaismo e della fungicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:07/09/1982
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Priorità.
Art. 4.  Provvidenze.
Art. 5.  Disposizioni generali.
Art. 6.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 7.  Copertura finanziaria.
Art. 8.  Variazioni di bilancio.


§ 3.1.24 - Legge Regionale 7 settembre 1982, n. 45. [1]

Provvidenze per lo sviluppo dei settori del florovivaismo e della fungicoltura.

(B.U. n. 39 del 10-9-1982).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione del Veneto, con la presente legge si prefigge lo scopo di agevolare lo sviluppo delle colture di pregio a elevata redditività, anche al fine di favorire la stabilizzazione di unità lavorative nei settori del florovivaismo e della fungicoltura, in considerazione del particolare rilievo assunto da queste attività, che rientrano tra quelle agricole o a esse assimilabili.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     Possono usufruire delle provvidenze previste dalla presente legge i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli a titolo principale riconosciuti tali ai sensi della vigente normativa, nonché le loro cooperative e associazioni dei produttori.

 

     Art. 3. Priorità.

     Nella concessione delle provvidenze di cui trattasi sarà accordata priorità alle iniziative da realizzarsi nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 1, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 4. Provvidenze.

     In dipendenza di quanto disposto dai precedenti articoli possono essere concessi dalla Giunta regionale i seguenti benefici.

     Il concorso regionale nel pagamento degli interessi su:

     a) prestiti quinquennali di esercizio per l'acquisto e l'eventuale messa in opera di macchinario, impianti e attrezzature mobili o semimobili riguardanti la meccanizzazione e protezione delle colture florovivaistiche e delle fungaie, l'irrigazione, l'utilizzazione delle energie alternative con particolare riferimento all'energia solare, la climatizzazione dei locali di coltivazione nonché il contenimento dei consumi energetici;

     b) mutui di miglioramento della durata massima di 10 anni per l'ammortamento e di 1 anno per il preammortamento per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture di lavorazione e valorizzazione delle produzioni florovivaistiche e fungicole, nonché per gli apprestamenti fissi di protezione delle colture ivi comprese le relative attrezzature e pertinenze.

     In alternativa alle provvidenze di cui alla lettera b) del comma precedente, limitatamente alle Cooperative e alle Associazioni dei produttori, possono essere concessi inoltre benefici contributivi e creditizi nei termini di quanto previsto dall'art. 29 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

 

     Art. 5. Disposizioni generali.

     La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede a stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente art. 4.

     La disciplina degli interventi creditizi statuita, in materia di credito agrario, dagli artt. nn. 64, 65 e 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, è estesa agli analoghi interventi previsti dalla presente legge.

     Le operazioni creditizie contemplate dalla presente legge vengono poste in essere ai sensi e per gli effetti della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni e nel rispetto di quanto disciplinato dagli artt. 64, 65 e 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni.

     Per quanto non specificatamente stabilito dai precedenti articoli e commi, si applicano le norme statuite dalla medesima legge regionale n. 88/1980 per gli analoghi interventi.

 

     Art. 6. Autorizzazioni di spesa.

     Per gli interventi recati dalla presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1982:

     - art. 4, secondo comma, lettera a) L. 900.000.000 quale limite di impegno su prestiti quinquennali;

     - art. 4, secondo comma, lettera b) L. 850.000.000 quale limite di impegno su mutui decennali più un anno di preammortamento.

     Per i successivi esercizi finanziari si provvederà con apposito stanziamento di spesa fissato con legge di bilancio.

 

     Art. 7. Copertura finanziaria.

     Alla copertura degli oneri previsti dal precedente art. 6 si provvede:

     (omissis).

 

     Art. 8. Variazioni di bilancio.

     (omissis).

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 13 agosto 2004, n. 18.