§ 3.1.16 - Legge Regionale 7 settembre 1979, n. 68.
Integrazione dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 contenente norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:07/09/1979
Numero:68


Sommario
Art. 1.      I contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 a favore di coloro che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.1.16 - Legge Regionale 7 settembre 1979, n. 68. [1]

Integrazione dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 contenente norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.

(B.U. n. 45 del 10-9-1979).

 

Art. 1.

     I contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 a favore di coloro che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva C.E.E. n. 159/72, possono essere concessi a tutti i soggetti ammessi a presentare il piano di sviluppo aziendale e/o interaziendale indicati dall'art. 7 della legge regionale sopra citata.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.