§ 3.1.14 - Legge Regionale 30 marzo 1979, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, concernente norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle direttive del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:30/03/1979
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 «Norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura» sono apportate le [...]
Art. 2.      Sono altresì apportate alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 le seguenti correzioni materiali
Art. 3.      Il terzo comma dell'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 è abrogato
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta


§ 3.1.14 - Legge Regionale 30 marzo 1979, n. 19. [1]

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69, concernente norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(B.U. n. 16 del 2-4-1979).

 

Art. 1.

     Alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 «Norme per l'attuazione nella Regione Veneto delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura» sono apportate le modifiche indicate ai commi successivi.

     L'ultimo comma dell'art. 19 è così modificato: «Per gli anni 1978 e 1979 le domande devono essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive approvate dal Consiglio regionale di cui all'art. 63 della presente legge».

     Il termine di scadenza previsto dall'ultimo comma dell'art. 29 è prorogato al novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine devono essere presentate le domande relative all'anno 1979.

     Il termine di scadenza previsto dall'ultimo comma dell'art. 51 è prorogato al novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine devono essere presentate le domande relative all'anno 1979.

     Il primo comma dell'art. 53 è così modificato: «Ai fini della concessione degli aiuti previsti dal precedente articolo 52 ed in ordine alle iniziative nello stesso indicate, ciascuna Comunità Montana provvede a redigere, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una mappa dei pascoli e degli alpeggi con il censimento completo e dettagliato di tutte le terre suscettibili di utilizzazione a pascoli con particolare riferimento alle terre abbandonate o scarsamente utilizzate».

     Il terzo comma dell'art. 53, è così modificato: «Sulla base della predetta mappa, entro trenta giorni dal termine di cui al comma precedente per gli anni 1978 e 1979, ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi, ciascun ente o organismo presenta alla Comunità Montana competente per territorio un progetto di massima, corredato dal preventivo di spesa, dalle iniziative da realizzare in ordine a ciascun pascolo o alpeggio».

     Il termine di scadenza previsto per la presentazione delle richieste dall'ultimo comma dell'art. 56 è prorogato al 60.mo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     Sono altresì apportate alla legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 le seguenti correzioni materiali:

     a) art. 3, comma II: sostituire la espressione «del successivo art. 18» con l'espressione «del successivo art. 19»;

     b) art. 14, comma II: sostituire «1974» con «1971»;

     c) art. 16, comma I: sostituire l'espressione «dal precedente articolo» con l'espressione «dai precedenti articoli»;

     d) art. 21, comma I: sostituire la espressione «di cui all'art. 18» con l'espressione «di cui all'art. 19»;

     e) art. 25, comma III: sostituire l'espressione «di cui all'art. 22» con l'espressione «di cui all'art. 23»;

     f) art. 34, comma I: sostituire la espressione «di cui alle lett. a), b), e), f) e g)» con l'espressione «di cui alle lett. a), b), d), e), f), g)»;

     g) art. 55, comma III: sostituire l'espressione «al precedente articolo» con l'espressione «ai precedenti articoli»;

     h) art. 55, comma IV: sostituire l'espressione «di cui all'art. 50» con l'espressione «di cui all'art. 51»;

     i) art. 56: modificare il titolo dell'articolo con «concessione di contributi per la realizzazione di infrastrutture».

 

     Art. 3.

     Il terzo comma dell'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 è abrogato.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.