§ 3.1.10 - Legge Regionale 8 giugno 1978, n. 22.
Attuazione della legge 8 febbraio 1977, n. 17, recante norme sulle sanzioni ai trasgressori delle disposizioni comunitarie relative [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:08/06/1978
Numero:22


Sommario
Art. 1.      L'autorizzazione prevista dall'articolo unico della legge 8 febbraio 1977, n. 17, per l'impianto ed il reimpianto di viti per uve da vino, è rilasciata dal Capo dell'Ispettorato provinciale [...]
Art. 2.      La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 8 febbraio 1977, n. 17 e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al precedente articolo è esercitata da [...]
Art. 3.      La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, mediante redazione e consegna in copia del processo verbale d'accertamento


§ 3.1.10 - Legge Regionale 8 giugno 1978, n. 22. [1]

Attuazione della legge 8 febbraio 1977, n. 17, recante norme sulle sanzioni ai trasgressori delle disposizioni comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze di mercato.

(B.U. n. 25 del 12-6-1978).

 

Art. 1.

     L'autorizzazione prevista dall'articolo unico della legge 8 febbraio 1977, n. 17, per l'impianto ed il reimpianto di viti per uve da vino, è rilasciata dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

 

     Art. 2.

     La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 8 febbraio 1977, n. 17 e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al precedente articolo è esercitata da dipendenti dalla Regione all'uopo incaricati dai Capi degli Ispettorati provinciali

dell'agricoltura, dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato assegnati agli Ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste e dagli agenti di vigilanza dei Comuni.

 

     Art. 3.

     La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, mediante redazione e consegna in copia del processo verbale d'accertamento.

     Se non sia avvenuta la contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere comunicati al trasgressore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, cui gli Ispettorati forestali ed i Comuni sono tenuti a trasmettere i processi verbali relativi agli accertamenti effettuati.

     Una copia del processo verbale d'accertamento, dopo che sia stata effettuata la contestazione personale o la comunicazione, dev'essere trasmessa, a cura dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, al Presidente della Giunta regionale.

     Il Presidente della Giunta regionale, al quale gli interessati possono fare pervenire scritti difensivi entro 30 giorni dalla contestazione personale o dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma, se ritiene fondato l'accertamento dispone, con ordinanza, l'estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, prefiggendo un termine, non inferiore a 30 giorni, per l'ottemperanza.

     Qualora l'interessato non esegua quanto previsto nell'ordinanza, il Presidente della Giunta regionale provvede, mediante affidamento ad imprese locali, prescelte a trattativa privata, alla rimozione degli impianti.

     Al recupero delle relative spese, che sono a carico del trasgressore, si provvede con l'osservanza delle norme del R.D. 14-4-1910, n. 639.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.