Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 08/06/1978 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo unico della legge 8 febbraio 1977, n. 17, per l'impianto ed il reimpianto di viti per uve da vino, è rilasciata dal Capo dell'Ispettorato provinciale [...] |
Art. 2. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 8 febbraio 1977, n. 17 e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al precedente articolo è esercitata da [...] |
Art. 3. La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, mediante redazione e consegna in copia del processo verbale d'accertamento |
§ 3.1.10 - Legge Regionale 8 giugno 1978, n. 22. [1]
Attuazione della legge 8 febbraio 1977, n. 17, recante norme sulle sanzioni ai trasgressori delle disposizioni comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze di mercato.
(B.U. n. 25 del 12-6-1978).
L'autorizzazione prevista dall'articolo unico della
La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella
dell'agricoltura, dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato assegnati agli Ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste e dagli agenti di vigilanza dei Comuni.
La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, mediante redazione e consegna in copia del processo verbale d'accertamento.
Se non sia avvenuta la contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere comunicati al trasgressore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, cui gli Ispettorati forestali ed i Comuni sono tenuti a trasmettere i processi verbali relativi agli accertamenti effettuati.
Una copia del processo verbale d'accertamento, dopo che sia stata effettuata la contestazione personale o la comunicazione, dev'essere trasmessa, a cura dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, al Presidente della Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta regionale, al quale gli interessati possono fare pervenire scritti difensivi entro 30 giorni dalla contestazione personale o dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma, se ritiene fondato l'accertamento dispone, con ordinanza, l'estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, prefiggendo un termine, non inferiore a 30 giorni, per l'ottemperanza.
Qualora l'interessato non esegua quanto previsto nell'ordinanza, il Presidente della Giunta regionale provvede, mediante affidamento ad imprese locali, prescelte a trattativa privata, alla rimozione degli impianti.
Al recupero delle relative spese, che sono a carico del trasgressore, si provvede con l'osservanza delle norme del R.D. 14-4-1910, n. 639.
[1] Abrogata dall’art. 1 della