Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 13/03/2009 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”. |
§ 2.4.67 - L.R. 13 marzo 2009, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” in materia di autorizzazione dei gasdotti di interesse regionale
(B.U. 17 marzo 2009, n. 23)
Art. 1. Modifiche alla
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 42, della
“2 ter. La Giunta regionale si esprime, ai sensi dell’articolo 52 quinquies del
2 quater. La Giunta regionale autorizza, ai sensi dell’articolo 52 quater del
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 43, della
“1 bis. I comuni autorizzano i gasdotti di interesse esclusivamente locale ai sensi dell’articolo 52 sexies del
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 44, della
“2 bis. Le province autorizzano, ai sensi dell’articolo 52 quater del
4. Dopo l’articolo 44 della
“ Art. 44 bis - Disposizioni applicative in materia di gasdotti.
1. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento gli adempimenti necessari per le procedure di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti di competenza regionale nonché le linee di indirizzo per le autorizzazioni di competenza degli enti locali.
2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore dei commi 2 ter e 2 quater dell’articolo 42, del comma 1 bis dell’articolo 43 e del comma 2 bis dell’articolo 44.
3. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2607 “Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei gasdotti di competenza regionale non soggetti a valutazione di impatto ambientale”, pubblicate nel BUR n. 81 del 15 settembre 2006.
4. I procedimenti relativi ai gasdotti di cui al comma 2 quater dell’articolo 42, al comma 1 bis dell’articolo 43 e al comma 2 bis dell’articolo 44, già iniziati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono autorizzati da comuni, province e regione a seconda della rispettiva competenza. La documentazione relativa a tali procedimenti va trasmessa all’ente competente entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.”.