§ 2.4.3 - Legge Regionale 28 gennaio 1977, n. 11.
Contributi a favore della Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:28/01/1977
Numero:11


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 12 milioni a favore della Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie allo scopo di agevolare la prosecuzione delle iniziative e [...]
Art. 2.      Il contributo viene concesso dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, a seguito di presentazione del programma di attività
Art. 3.      Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1976 mediante riduzione, per lire 12 milioni, del cap. 7250 «Fondo globale per il finanziamento di spese in conto [...]


§ 2.4.3 - Legge Regionale 28 gennaio 1977, n. 11. [1]

Contributi a favore della Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie.

(B.U. n. 6 del 2-2-1977).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 12 milioni a favore della Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie allo scopo di agevolare la prosecuzione delle iniziative e degli studi per il potenziamento delle produzioni agricole, della forestazione e della pesca, il coordinamento delle economie e tecniche produttive e la divulgazione nelle Tre Venezie [2].

 

     Art. 2.

     Il contributo viene concesso dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, a seguito di presentazione del programma di attività.

     Il programma deve risultare utile per la determinazione e l'attuazione degli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale.

     La Consulta comunica alla Giunta regionale entro il mese di settembre il bilancio preventivo.

     Ai fini della concessione del contributo relativo agli anni 1976 e 1977, la Consulta è tenuta a presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'attività svolta nel 1976 e il bilancio preventivo del 1977

 

     Art. 3.

     Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1976 mediante riduzione, per lire 12 milioni, del cap. 7250 «Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione», partita «Primo finanziamento legge-progetto» e istituzione del cap. 6321 denominato «Contributi a favore della Consulta per l'agricoltura e le foreste delle Venezie».

     Per gli anni successivi saranno istituiti appositi capitoli di bilancio in corrispondenza al cap. 6321 con pari stanziamento.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.

[2] Il contributo di cui al presente articolo è stato aumentato di L. 8 milioni dall'art. 1 della L.R. 10-9-1981 n. 58 (B.U. n 41 del 14-9-1981).