§ 2.3.9 - Legge regionale 9 settembre 1999, n. 39.
Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 comunità montane
Data:09/09/1999
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 3.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 4.  Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 5.  Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 6.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 7.  Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 8.  Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 9.  Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 10.  Modifica dell’articolo 11 della legge 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 11.  Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 12.  Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 13.  Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 14.  Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, come sostituito dall’articolo 18 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.
Art. 15.  Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 16.  Inserimento dell’articolo 19 bis nella legge 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 17.  Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.
Art. 18.  Abrogazioni.
Art. 19.  Norma transitoria.


§ 2.3.9 - Legge regionale 9 settembre 1999, n. 39.

Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modifiche ed integrazioni.

(B.U. n. 79 del 14 settembre 1999).

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.

1. L’articolo 1 è così sostituito:

“Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina la costituzione, le attribuzioni e l'attività delle Comunità montane, secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. La Regione del Veneto, in conformità con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, promuove azioni volte alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti territoriali, economici, sociali e culturali della montagna.”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.

1. L’articolo 2 è così sostituito:

“Art. 2 - Delimitazione territoriale.

1. Il territorio della Regione classificato montano in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell’articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, dell’articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51, è ripartito, sulla base dei criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle seguenti zone omogenee, come delimitate nella cartografia allegata alla presente legge:

1) zona omogenea dell’Agordino comprendente i comuni di: Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d’Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino;

2) zona omogenea dell’Alpago comprendente i comuni di: Chies d’Alpago, Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos d’Alpago (parte), Tambre d’Alpago;

3) zona omogenea del Basso Cadore - Longaronese - Zoldano comprendente i comuni di: Castellavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore;

4) zona omogenea della Val Belluna comprendente i comuni di: Lentiai, Limana, Mel, Sedico, Sospirolo, Trichiana;

5) zona omogenea di Belluno - Ponte nelle Alpi comprendente i comuni di: Belluno, Ponte nelle Alpi;

6) zona omogenea del Cadore centrale comprendente i comuni di: Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore;

7) zona omogenea del Comelico e Sappada comprendente i comuni di: Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Stefano di Cadore, Sappada;

8) zona omogenea del Feltrino comprendente i comuni di: Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, Santa Giustina Bellunese, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas;

9) zona omogenea della Valle del Boite comprendente i comuni di: Borca di Cadore, Cibiana, Cortina d’Ampezzo, S. Vito di Cadore, Vodo di Cadore;

10) zona omogenea del Grappa comprendente i comuni di: Borso del Grappa, Cavaso del Tomba (parte), Crespano del Grappa (parte), Paderno del Grappa (parte), Pederobba (parte), Possagno, Castelcucco, Monfumo;

11) zona omogenea delle Prealpi Trevigiane comprendente i comuni di: Cappella Maggiore (parte), Cison di Valmarino, Cordignano (parte), Farra di Soligo (parte), Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo (parte), Refrontolo (parte), Revine Lago, Sarmede (parte), Segusino, Tarzo, Valdobbiadene (parte), Vidor (parte), Vittorio Veneto (parte);

12) zona omogenea del Baldo comprendente i comuni di: Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese (parte), Costermano (parte), Ferrara di M. Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese (parte), San Zeno di Montagna, Torri del Benaco (parte);

13) zona omogenea della Lessinia comprendente i comuni di: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Fumane (parte), Grezzana, Marano di Valpolicella (parte), Negrar (parte), Roverè Veronese, S. Ambrogio di Valpolicella (parte), S. Anna d’Alfaedo, San Giovanni Ilarione, S. Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago (parte), Velo Veronese, Vestenanova;

14) zona omogenea dell’Alto Astico e Posina comprendente i comuni di: Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d’Astico;

15) zona omogenea del Basso Astico comprendente i comuni di: Breganze (parte), Caltrano, Calvene, Fara Vicentino (parte), Lugo di Vicenza (parte), Marostica (parte), Mason Vicentino (parte), Molvena (parte), Pianezze (parte), Salcedo;

16) zona omogenea del Brenta comprendente i comuni di: Bassano del Grappa (parte), Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa (parte), Romano d’Ezzelino (parte), S. Nazario, Solagna, Valstagna;

17) zona omogenea dell’Agno e Chiampo comprendente i comuni di: Altissimo, Brogliano, Chiampo, Cornedo Vicentino (parte), Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, S. Pietro Mussolino, Trissino (parte), Valdagno;

18) zona omogenea del Leogra comprendente i comuni di: Monte di Malo, Piovene Rocchette (parte), Santorso (parte), Schio (parte), Torrebelvicino, Valli del Pasubio;

19) zona omogenea dei Sette Comuni comprendente i comuni di: Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.

2. Alle zone omogenee di cui al comma 1 corrispondono le seguenti Comunità montane:

1) Comunità montana Agordina;

2) Comunità montana dell’Alpago;

3) Comunità montana Cadore Longaronese Zoldano;

4) Comunità montana Val Belluna;

5) Comunità montana Bellunese Belluno - Ponte nelle Alpi;

6) Comunità montana Centro Cadore;

7) Comunità montana Comelico - Sappada;

8) Comunità montana Feltrina;

9) Comunità montana della Valle del Boite;

10) Comunità montana del Grappa;

11) Comunità montana delle Prealpi Trevigiane;

12) Comunità montana del Baldo;

13)  Comunità montana della Lessinia;

14)  Comunità montana Alto Astico e Posina;

15)  Comunità montana dall’Astico al Brenta;

16) Comunità montana del Brenta;

17) Comunità montana Agno - Chiampo;

18) Comunità montana Leogra-Timonchio;

19) Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

3. I Comuni confinanti con il territorio delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e aventi i requisiti di cui all’articolo 28, comma 3, della legge n. 142/1990, possono presentare alla Regione una richiesta motivata di inclusione nella Comunità montana, previo parere del Consiglio della Comunità che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19. [1]

[1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 è così sostituita:

“a) la realizzazione degli interventi speciali per la montagna le cui azioni organiche e coordinate, dirette allo sviluppo globale mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat montano, riguardano i profili territoriali, economici, sociali e culturali;”.

2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 dopo le parole “sviluppo demografico” sono aggiunte le parole “, di mantenimento delle tradizioni locali”.]

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19. [2]

[1. Il comma 3 dell’articolo 4 è così sostituito:

“3. Il numero degli abitanti corrisponde a quello della popolazione residente nel territorio classificato montano ai sensi dell’articolo 2, al 31 dicembre dell’anno precedente.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 4 è così sostituito:

“4. I rappresentanti dei comuni sono eletti dai rispettivi consigli entro 45 giorni dalla elezione di questi ultimi e restano in carica per la durata degli stessi ai sensi dell’articolo 31, comma 3 della legge n. 142/1990.”.

3. Il comma 7 dell’articolo 4 è così sostituito:

“7. Qualora i Consigli comunali non provvedano alle nomine di competenza, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18.”.

4. Dopo il comma 7 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

“7 bis. Il Consiglio è validamente costituito fino a quando resta in carica la maggioranza dei Consiglieri assegnati.”.]

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19. [3]

[1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 le parole “o sostituzione della Giunta” sono sostituite dalle parole “della Giunta o sostituzione degli Assessori”.

2. La lettera l) del comma 2 dell’articolo 5 è così sostituita:

“l) l’individuazione degli enti, associazioni e organismi che possono concorrere alla formazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;”.

3. Al comma 2 dell’articolo 5 dopo la lettera n) è aggiunta la seguente lettera:

“n bis) la nomina di un Segretario che coordina le funzioni amministrative della Comunità.”.

4. Il comma 3 dell’articolo 5 è così sostituito:

“3. Lo Statuto può prevedere:

a) l’istituzione della Conferenza dei Sindaci dei comuni associati presieduta dal Presidente della Comunità montana, in ordine alle funzioni della Comunità montana, che esprime pareri obbligatori;

b) la possibilità di copertura di posti per i quali si rendono necessarie specifiche professionalità mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi del comma 5 dell’articolo 51 della legge n. 142/1990.”.]

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19. [4]

[1. L’articolo 6 è così sostituito:

“Art. 6 - Adozione ed approvazione dello Statuto.

1. Lo Statuto è adottato dal Consiglio della Comunità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Entro otto giorni dall’adozione, la deliberazione è inviata ai comuni interessati che provvedono alla sua pubblicazione nel proprio albo per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.

3. Nei successivi trenta giorni, il Consiglio della Comunità approva lo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.”.]

 

     Art. 7. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19. [5]

[1. L’articolo 7 è così sostituito:

“Art. 7 - Organizzazione degli uffici e del personale.

“1. Gli uffici della Comunità montana sono organizzati sulla base dei regolamenti degli uffici e dei servizi approvati dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ivi compresa l’indicazione di specifiche professionalità, in particolare per la direzione e assistenza tecnica dei settori relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica e all'informazione.

2. Le Comunità montane, per l’esercizio delle funzioni loro spettanti possono:

a) utilizzare personale comandato o trasferito da Comuni, Provincia, Regione nonché dallo Stato;

b) avvalersi degli uffici degli Enti pubblici operanti nel proprio territorio.”.]

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 la parola “adottare” è sostituita dalla parola “approvare”.

 

     Art. 9. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. L’affidamento dei lavori e dei servizi previsti dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 97/1994, avviene mediante convenzione.”.

 

     Art. 10. Modifica dell’articolo 11 della legge 3 luglio 1992, n. 19.

1. L’articolo 11 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 è così sostituito:

“Art. 11 - Esercizio associato di funzioni.

1. Le Comunità montane possono prevedere, previa intesa programmatica, l'esercizio associato di funzioni proprie ricorrendo alla convenzione di cui all'articolo 10.

2. Le leggi regionali possono prevedere contributi integrativi per la gestione associata di funzioni comunali da attribuire alla Comunità montana.”.

 

     Art. 11. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.

1. L’articolo 13 è così sostituito:

“Art. 13 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

1. Il Consiglio della Comunità montana programma gli interventi e le opere nel territorio di propria competenza e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico mediante un piano pluriennale di sviluppo socio-economico di validità quinquennale, da elaborarsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in armonia con gli strumenti della programmazione provinciale e regionale.

2. Il piano pluriennale può riguardare l’intero territorio dei Comuni ancorché classificati parzialmente montani.

3. Alla formazione del piano pluriennale concorrono i comuni ed altri enti, associazioni e organismi previsti dallo Statuto della Comunità.

4. Il piano pluriennale deve contenere:

a) gli obiettivi fondamentali che la Comunità intende perseguire;

b) l’individuazione degli interventi, compresi quelli speciali, previsti dall’articolo 1 della legge n. 97/1094, e del loro presumibile costo.

5. Il piano pluriennale viene attuato con programmi annuali operativi, che indicano gli interventi previsti e gli oneri di spesa che debbono trovare idonea iscrizione nel bilancio della Comunità montana.”.

 

     Art. 12. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.

1. L’articolo 14 è così sostituito:

“Art. 14 - Procedure di pianificazione.

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato, entro tre mesi dall’approvazione dello Statuto e successivamente ogni cinque anni, dal Consiglio della Comunità montana ed è pubblicato all’albo di ciascun Comune del territorio per almeno trenta giorni. Nei successivi trenta giorni chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni.

2. Il Consiglio, esaminate le eventuali osservazioni e le opposizioni, trasmette il piano pluriennale con le proprie controdeduzioni alla Provincia che, entro sessanta giorni dal ricevimento, lo approva o lo restituisce con richiesta motivata di integrazioni e modifiche. Trascorso tale termine il piano pluriennale si intende approvato.

3. Il piano pluriennale approvato è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale.

4. Il programma annuale é approvato in conformità al piano pluriennale dal Consiglio della Comunità montana contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, ed è trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 marzo.

5. Il programma annuale deve ricomprendere gli adempimenti programmatori delle Comunità montane previsti dall’articolo 34 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, dall’articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, dagli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2, dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 relativamente alle previsioni da effettuarsi sul Fondo regionale per la montagna, nonché dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

6. Il termine del 31 gennaio previsto al primo comma dell’articolo 34 della legge regionale n. 52/1978 è spostato al 31 marzo.”.

 

     Art. 13. Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.

1. Al comma 2 dell’articolo 16 le parole “Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole “Dirigente regionale della struttura competente in materia”.

 

     Art. 14. Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, come sostituito dall’articolo 18 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.

1. L’articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 è così sostituito:

“Art. 17 - Fondo per gli investimenti in montagna.

1. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”, è istituito il “fondo regionale per la montagna” alimentato da:

a) trasferimenti dal “fondo nazionale per la montagna” di cui all’articolo 2 della legge n. 97/1994, da allocarsi al capitolo n. 3109;

b) finanziamenti a carico del bilancio regionale da determinarsi annualmente con il provvedimento di rifinanziamento di cui all’articolo 32 bis della legge regionale di contabilità, da allocarsi al capitolo n. 3110;

c) altri trasferimenti comunitari, dello Stato e di altri enti pubblici destinati allo sviluppo della montagna, da allocarsi al capitolo n. 3117.

2. La dotazione del fondo regionale per la montagna è ripartita  fra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:

a) venti per cento in proporzione alla superficie territoriale montana;

b) venti per cento in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano;

c) venti per cento in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico;

d) venti per cento in rapporto alle condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell’ultimo biennio;

e) venti per cento in base all’altimetria media dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità.

3. Le Comunità montane possono utilizzare lo stanziamento del fondo di cui al comma 1, lettera a), nel limite massimo del venti per cento per la copertura degli oneri connessi all’attuazione degli interventi speciali di cui all’articolo 1 della legge n. 97/1994, ivi compresa la quota parte relativa al personale.

4. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata tra tutte le Comunità montane; la erogazione dei finanziamenti è subordinata all’approvazione dei programmi annuali nei termini previsti dall’articolo 14.”.

 

     Art. 15. Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.

1. L’articolo 19 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 è così sostituito:

“Art. 19 - Controlli.

1. Il Consiglio della Comunità montana ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il revisore dei conti, ai fini del controllo economico-finanziario sull’attività dell'Ente.

2. Il revisore collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo. In tale relazione il revisore esprime i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Il revisore dei conti dura in carica cinque anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. Il controllo sugli Statuti e sugli atti delle Comunità montane è esercitato dal Comitato regionale di controllo ai sensi della legge regionale  n. 18/1999.”.

 

     Art. 16. Inserimento dell’articolo 19 bis nella legge 3 luglio 1992, n. 19.

1. [Dopo l’articolo 19 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 è inserito il seguente:

“Art. 19 bis - Conferenza permanente per la montagna.

1. La Conferenza permanente per la montagna, è composta dai Presidenti delle Comunità montane, dai Presidenti delle Province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, da tre sindaci di comuni montani designati dalla Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI), dal Presidente dell’Unione nazionale comuni comunità ed enti montani - Delegazione regionale del Veneto (UNCEM), ed è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale da lui delegato.

2. La Conferenza presenta alla Regione, entro il primo semestre di ogni anno, un documento sullo stato di attuazione della programmazione nelle aree montane.

3. La Conferenza formula raccomandazioni alle Comunità montane, agli enti locali e alla Regione in ordine allo stato di attuazione della programmazione nelle aree montane su ogni altra questione attinente allo sviluppo delle aree montane.

4. La funzione di segretario della Conferenza è svolta dal dirigente regionale della struttura competente in materia di foreste ed economia montana o da un suo delegato, con qualifica di dirigente; le attività di segreteria sono svolte da personale regionale appartenente alla stessa struttura.

5. A supporto dell’attività della Conferenza è istituito, presso la struttura di cui al comma 4, il Centro di documentazione sulla montagna del Veneto.”] [6].

 

     Art. 17. Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.

1. Al comma 1 dell’articolo 22 le parole “dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole “dalla variazione”.

 

     Art. 18. Abrogazioni.

1. Gli articoli 12, 20, 21 e il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 sono abrogati.

2. Sono inoltre abrogati:

a) la legge regionale 27 marzo 1973, n. 10;

b) l’articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29;

c) la legge regionale 6 agosto 1987, n. 37;

d) la legge regionale 22 luglio 1994, n. 29;

e) gli articoli 18 e 38 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.

 

     Art. 19. Norma transitoria.

1. A seguito delle variazioni conseguenti alla delimitazione territoriale di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, così come modificato dalla presente legge, i nuovi rappresentanti dei comuni nel Consiglio della Comunità montana sono eletti entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

 

Allegati cartografici

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 settembre 2012, n. 40.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 settembre 2012, n. 40.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 settembre 2012, n. 40.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 settembre 2012, n. 40.

[5] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 settembre 2012, n. 40.

[6] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 settembre 2012, n. 40.