Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 05/08/2011 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 |
Art. 2. Dichiarazione d’urgenza |
§ 2.2.60 - L.R. 5 agosto 2011, n. 14.
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per l'istituzione del Parco regionale del delta del Po".
(B.U. 9 agosto 2011, n. 59)
Art. 1. Modifiche all’articolo 30 della
1. Dopo la lettera a) del comma 1, dell’articolo 30, della
a bis) nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 300 MW termici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco regionale delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della normativa statale, la conversione deve assicurare l’abbattimento delle emissioni di almeno il cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell’allegato II alla parte V del
2. Il comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.