§ 2.2.58 - L.R. 29 maggio 2009, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:29/05/2009
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001 n. 29 e successive modificazioni.
Art. 2.  Disposizioni transitorie.
Art. 3.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 2.2.58 - L.R. 29 maggio 2009, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”

(B.U. 2 giugno 2009, n. 45)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001 n. 29 e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 è inserito il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Il mandato di cui al comma 1, svolto da dirigenti regionali, non viene calcolato ai fini del computo dei mandati di cui al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.”.

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni del comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, come introdotte dall’articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai procedimenti di nomina di amministratori e sindaci nella società costituita ai sensi della legge medesima non ancora conclusi all’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.