Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 29/05/2009 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2001 n. 29 e successive modificazioni. |
Art. 2. Disposizioni transitorie. |
Art. 3. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 2.2.58 - L.R. 29 maggio 2009, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”
(B.U. 2 giugno 2009, n. 45)
Art. 1. Modifica dell’articolo 8 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della
“1 bis. Il mandato di cui al comma 1, svolto da dirigenti regionali, non viene calcolato ai fini del computo dei mandati di cui al comma 4 dell’articolo 10 della
Art. 2. Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni del comma 1 bis dell’articolo 8 della
Art. 3. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.