Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 29/12/2008 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” ”. |
Art. 2. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 2.2.57 - L.R. 29 dicembre 2008, n. 23. [1]
Modifica della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” ”.
(B.U. 30 dicembre 2008, n. 107)
Art. 1. Modifica dell’articolo 4 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della
“3 bis. All’amministratore unico proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo, la indennità di cui al comma 3 non spetta dalla data in cui fruisce del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo.”.
Art. 2. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Abrogata dall'art. 17 della