§ 2.2.57 - L.R. 29 dicembre 2008, n. 23.
Modifica della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:29/12/2008
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” ”.
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 2.2.57 - L.R. 29 dicembre 2008, n. 23. [1]

Modifica della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” ”.

(B.U. 30 dicembre 2008, n. 107)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 “Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura” ”.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. All’amministratore unico proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo, la indennità di cui al comma 3 non spetta dalla data in cui fruisce del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo.”.

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2014, n. 37.