§ 2.2.30 - Legge regionale 28 dicembre 1992, n. 28.
Soppressione dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico sociali del Veneto (IRSEV).


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:28/12/1992
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Soppressione dell'Istituto.
Art. 2.  Commissario liquidatore.
Art. 3.  Personale.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore della legge.


§ 2.2.30 - Legge regionale 28 dicembre 1992, n. 28. [1]

Soppressione dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico sociali del Veneto (IRSEV).

(B.U. n. 129 del 29-12-1992).

 

Art. 1. Soppressione dell'Istituto.

     1. L'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (Irsev) istituito con la legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, è soppresso.

 

     Art. 2. Commissario liquidatore.

     1. Alla liquidazione delle attività e rapporti giuridici relativi all'Istituto provvede un Commissario liquidatore nominato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Al Commissario liquidatore sono conferiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

     3. Il Commissario liquidatore entro 3 mesi decorrenti dalla sua nomina accerta lo stato di consistenza patrimoniale e procede alla verifica contabile e di bilancio dell'Ente, alla verifica delle convenzioni stipulate e degli incarichi conferiti disponendo comunque per la loro risoluzione o revoca.

     4. Il Commissario liquidatore conclude le operazioni di liquidazione entro sei mesi dalla sua nomina salvo proroga espressa deliberata dalla Giunta regionale per comprovate necessità.

     5. La Giunta regionale assicura il supporto necessario al Commissario liquidatore per lo svolgimento della sua attività.

     6. Al Commissario liquidatore spetta un compenso lordo oltre agli accessori di legge pari all'ammontare dell'indennità di carica di sei mesi spettante al Presidente dell'Istituto; la relativa spesa è a carico del bilancio dell'Istituto.

 

     Art. 3. Personale.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge il personale attualmente dipendente dall'Istituto è trasferito alla Regione Veneto, anche in posizione sopranumeraria rispetto alla vigente pianta organica, conservando i livelli e il trattamento economico spettante a norma della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, e della legge regionale 28 agosto 1981, n. 54.

     2. La Giunta regionale delibera le modalità di impiego del personale dell'Istituto trasferito alla Regione.

     3. Le spese inerenti al personale dell'Istituto trasferito alla Regione sono imputate al cap. 5010 del bilancio del corrente esercizio finanziario della Regione.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Le eventuali situazioni debitorie residue maturate dall'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle risultanti dal conto finale relativo alla chiusura dell'attività di liquidazione dell'Ente, sono assunte a carico del bilancio della Regione a cui si fa fronte con i fondi stanziati al cap. 7110 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993.

 

     Art. 5. Entrata in vigore della legge.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.