§ 2.2.28 - Legge regionale 22 marzo 1990, n. 21.
Norme per l'istituzione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. (B.U. n. 22 del 27-3-1990).


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:22/03/1990
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Contenuti del Piano ambientale.
Art. 4.  Elaborati del Piano ambientale.
Art. 5.  Procedimento di formazione del Piano ambientale.
Art. 6.  Efficacia del Piano ambientale.
Art. 7.  Varianti al Piano ambientale.
Art. 8.  Classificazione delle aree protette.
Art. 9.  Criteri per la redazione del Piano ambientale.
Art. 10.  Salvaguardia.
Art. 11.  Adempimenti.
Art. 12.  Comito tecnico-scientifico.
Art. 13.  Personale.
Art. 14.  Il direttore del Parco.
Art. 15.  Vigilanza.
Art. 16.  Sanzioni.
Art. 17.  Controlli.
Art. 18.  Finanziamento del Parco.
Art. 19.  Convenzione.
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Norma finale.


§ 2.2.28 - Legge regionale 22 marzo 1990, n. 21.

     Norme per l'istituzione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. (B.U. n. 22 del 27-3-1990).

 

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Istituzione del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

     1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici, ambientali ed etnici del territorio delle Dolomiti d'Ampezzo è istituito, ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, il Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000.

     2. Il Parco è compreso nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo.

     3. La gestione del Parco è affidata, previa stipula di apposita convenzione, alla Comunanza delle Regole d'Ampezzo, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. Le finalità del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo sono le seguenti:

     a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;

     b) la tutela, il mantenimento, e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;

     c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, faunistiche, floristiche e vegetazionali;

     d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;

     e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle attività economiche tradizionali, compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;

     f) la regolamentazione delle funzioni di servizio per il tempo libero e dei flussi turistici;

     g) tutela e valorizzazione del patrimonio etnico, storico, culturale e linguistico delle popolazioni ladine.

 

 

Titolo II

IL PIANO AMBIENTALE E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE

 

     Art. 3. Contenuti del Piano ambientale.

     1. Il Piano ambientale di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è formato allo scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere le attività economiche e sociali gravitanti su di esso.

     2. Il Piano ambientale determina:

     a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco;

     b) l'articolazione del Parco in zone diverse, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli 8 e 9;

     c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli ove diversi dall'ente gestore;

     d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del Parco;

     e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel Parco, nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite;

     f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del Parco;

     g) le attività produttive agricole e silvo-pastorali compatibili con le finalità del Parco;

     h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il Parco e le norme per la loro regolamentazione;

     i) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientale.

     3. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, il Piano ambientale enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con eventuale riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco.

     4. Il Piano ambientale determina altresì in particolare:

     a) gli edifici esistenti da destinare a sede dell'attività del Parco o ad altrui usi pubblici congruenti con le finalità del Parco;

     b) le specifiche misure di tutela dei corpi idrici;

     c) le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro.

 

     Art. 4. Elaborati del Piano ambientale.

     1. Il Piano ambientale è costituito da:

     a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;

     b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del Piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, del contenuto delle scelte compiute;

     c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000 atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del Parco in aree distinte, nonché l'assetto naturalistico e funzionale;

     d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili;

     e) programma finanziario di massima e l'individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

 

     Art. 5. Procedimento di formazione del Piano ambientale.

     1. Il Piano ambientale è redatto dalla Comunanza delle Regole d'Ampezzo che lo propone alla Giunta regionale.

     2. Il Piano ambientale è adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica regionale integrata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, e acquisito il parere del Comune di Cortina d'Ampezzo.

     3. Entro 8 giorni esso è depositato presso la segreteria del Comune di Cortina d'Ampezzo, per la durata di 30 giorni durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni alla Giunta regionale.

     4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo del Comune di Cortina d'Ampezzo.

     5. La Giunta regionale entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, presenta al Consiglio regionale il Piano adottato unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni.

     6. Il Piano ambientale è approvato dal Consiglio regionale. La delibera di approvazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto e il relativo Piano è depositato presso la segreteria del Comune di Cortina d'Ampezzo.

     7. Il Piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

 

     Art. 6. Efficacia del Piano ambientale.

     1. Il Piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell'art. 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e l'efficacia di Piano di area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.

     2. Il piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli approvati.

     3. Il Piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli del Pianto territoriale regionale di coordinamento (Ptrc).

     4. Il Piano ambientale può essere attuato attraverso progetti successivi.

 

     Art. 7. Varianti al Piano ambientale.

     1. Le varianti al Piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del Piano e hanno la stessa efficacia.

     2. Le varianti al Piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del Piano e dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dello stesso articolo.

     3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano ambientale e non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, sono approvate dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica regionale e competente.

 

     Art. 8. Classificazione delle aree protette.

     1. Il Piano ambientale, in conformità agli indirizzi indicati nell'articolo 9 procede alla classificazione e perimetrazione definitiva del territorio del Parco nelle seguenti zone:

     - zona di riserva naturale generale;

     - zone agro-silvo-pastorali.

 

     Art. 9. Criteri per la redazione del Piano ambientale.

     1. Le riserve naturali generali sono zone del territorio del Parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali.

     2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.

     3. Nelle zone a riserva naturale generale il Piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri, propri dell'ambiente.

     4. Nelle zone a riserva naturale generale il Piano ambientale può individuare:

     a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico dell'ambiente lasciando libero corso all'evoluzione spontanea della natura;

     b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di orientare scientificamente l'evoluzione della natura.

     5. Il Piano ambientale provvede a disciplinare le forme di accesso e gli interventi eventualmente ammessi o necessari in rapporto alle caratteristiche concrete delle singole aree e dei valori protetti e per il recupero degli stessi.

     6. Le zone agro-silvo-pastorali, sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistico-ambientali connessi e integrati a particolari forme colturali.

     7. Il Piano ambientale favorisce la conservazione o il ripristino delle attività compatibili con le caratteristiche naturali e ambientali delle singole zone: in particolare sono consentiti l'utilizzo forestale, l'alpeggio nonché le attività legate all'escursionismo e all'alpinismo.

     8. Il Piano ambientale disciplina gli interventi di regolazione e selezione della presenza faunistica da effettuarsi alla presenza di personale del Parco da parte di residenti debitamente autorizzati. Tale attività è disciplinata anche in relazione alla gestione del Parco naturale Fanes, Sennes e Braies della Provincia autonoma di Bolzano.

 

     Art. 10. Salvaguardia.

     1. Fino all'entrata in vigore del Piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nel territorio del Parco non sono consentiti:

     a) l'apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;

     b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;

     c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi e la conversione dei prati alla coltura boschiva;

     d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;

     e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;

     f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;

     g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con la Comunanza delle regole d'Ampezzo;

     h) l'uso dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci;

     i) il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio con aeromobili nonché il servizio di eliski salvo che per operazioni di soccorso o per servizio pubblico o per trasporto di materiali e merci debitamente autorizzato;

     l) l'abbandono di rifiuti e la realizzazione di discariche;

     m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni e alla custodia del bestiame; in tali casi sono realizzate con siepi o materiali tradizionali;

     n) la costruzione di nuovi edifici;

     o) l'esercizio della caccia.

     2. Fino all'entrata in vigore del Piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

     a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;

     b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma 1 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l'ecosistema protetto;

     c) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali naturali;

     d) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico, con esclusione dell'ampliamento di volume;

     e) è consentito l'ampliamento degli annessi rustici per una superficie massima di 100 mq.;

     f) sono consentite le strutture e le attività previste dalla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52;

     g) è consentita la ricostruzione della malga «Ra Stua» e l'adeguamento del relativo impianto idroelettrico di servizio;

     h) sono consentiti gli interventi di regolazione e selezione della presenza faunistica da effettuarsi alla presenza di personale del Parco da parte di residenti debitamente autorizzati.

     3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunanza delle Regole d'Ampezzo propone alla Giunta regionale per l'approvazione, un documento con l'individuazione grafica della rete delle strade su cui è consentito esclusivamente l'uso dei mezzi motorizzati di cui alla lettera h) del comma 1, nonché di mezzi di servizio pubblici; il documento è altresì corredato di una normativa di regolamentazione dell'accesso e del transito degli automezzi compresi i mezzi speciali per il servizio delle piste da sci.

 

 

Titolo III

STRUMENTI DI GESTIONE

 

     Art. 11. Adempimenti.

     1. Per gli adempimenti relativi alla gestione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, la Deputazione Regoliera assolve ai seguenti compiti:

     a) delibera i regolamenti per la gestione del Parco da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

     b) provvede, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla redazione del Piano ambientale in conformità al disposto dell'art. 5 e alla trasmissione dello stesso alla Giunta regionale;

     c) propone le varianti del Piano ambientale;

     d) delibera in ordine ai bilanci preventivi e consuntivi afferenti alle gestione del Parco;

     e) adotta provvedimenti relativi al personale;

     f) nomina il direttore del Parco;

     g) nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 12.

     2. Per gli adempimenti relativi alla gestione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, la giunta esecutiva delle Regole assolve ai seguenti compiti:

     a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora per scopi scientifici o didattici;

     b) predispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeno degenerativi;

     c) rilascia il parere di cui all'art. 18 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, relativamente alle concessioni edilizie;

     d) autorizza l'attività di ricerca scientifica;

     e) promuove la conoscenza dell'ambiente e attua gli interventi per il miglioramento del medesimo;

     f) propone alla Giunta regionale interventi relativi a operare di prevenzione ed estinzione di incendi;

     g) delibera in ordine alle attività patrimoniali;

     h) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti;

     i) delibera su ogni atto che rientri nelle finalità della presente legge.

     3. Il presidente della Comunanza delle Regole d'Ampezzo vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati. Nei casi di assoluta necessità e urgenza il presidente è autorizzato a compiere gli atti e ad adottare i provvedimenti di competenza della giunta esecutiva che si rendono indispensabili per la tutela degli interessi del Parco, dandone immediata notizia alla Giunta regionale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti a ratifica della giunta esecutiva nella prima seduta e comunque non oltre 20 giorni dalla loro adozione.

     4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro della giunta esecutiva da lui delegato.

 

     Art. 12. Comito tecnico-scientifico.

     1. La Comunanza delle Regole d'Ampezzo, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, si avvale di un Comitato tecnico- scientifico con funzioni consultive.

     2. Tale comitato esprime parere obbligatorio sul Piano ambientale, sui regolamenti, sui bilanci; può essere altresì sentito, su richiesta degli organi preposti alla gestione del Parco, riguardo a ogni altra questione di particolare rilevanza.

     3. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato entro 3 mesi dalla stipula della convenzione e rimane in carica 5 anni. Esso è composto da:

     a) sei esperti, di cui due nominati su terne preposte dalle principali associazioni protezionistiche operanti nell'area del Parco, nelle seguenti discipline: geografia, geologia, botanica, zoologia, scienze forestali e agrarie, progettazione ambientale;

     b) tre esperti designati dalla Giunta regionale tra i funzionari regionali competenti per materia;

     c) il direttore del Parco.

     4. Presidente del Comitato tecnico-scientifico è il presidente della Comunanza Regoliera o un suo delegato.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Comunanza Regoliera.

     6. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico possono essere riconosciute le indennità e il rimborso delle spese nella misura massima stabilita dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 13. Personale.

     1. Per le necessità della gestione del Parco la Comunanza delle Regole d'Ampezzo opera con il proprio personale adeguando la propria pianta organica in modo tale da assicurare la presenza di idonee specializzazioni tecniche e amministrative; può avvalersi altresì previa stipula di apposita convenzione, di personale comandato dalla Regione o da altri enti territoriali.

     2. La Comunanza delle Regole d'Ampezzo può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche o culturali e cooperative di servizio per lo svolgimento di attività di guida ecologica e altre attività di servizio al Parco.

 

     Art. 14. Il direttore del Parco.

     1. Il direttore del Parco è scelto tra persone di provata qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel settore della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

     2. Della decisione di nominare il direttore del Parco è data ampia pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.

     3. Il direttore del Parco:

     a) sovraintende all'elaborazione del Piano ambientale, delle sue varianti e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel Piano ambientale;

     b) sovraintende all'organizzazione e all'utilizzazione del personale con particolare riferimento a quello impiegato allo svolgimento delle attività tecniche;

     c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari.

 

     Art. 15. Vigilanza.

     1. La Comunanza delle Regole d'Ampezzo vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente.

     2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale del comune e della provincia interessati al territorio del Parco, nonché delle strutture tecniche regionali e del corpo forestale dello Stato. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.

     3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.

     4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

     5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede a informarne tempestivamente l'autorità competente.

     6. Il direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.

 

     Art. 16. Sanzioni.

     1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del Piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino. Nei seguenti casi le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:

     a) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 e la revoca della licenza per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;

     b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;

     c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie e impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal Piano ambientale e dai regolamenti;

     d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.

     2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti alla Comunanza delle Regole d'Ampezzo fatta salva l'introitazione delle spese sostenute per l'irrogazione.

     3. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b) e c) è comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.

     4. Le sanzioni sono comminate dal sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo, con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 17. Controlli.

     1. Per il caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte dell'organo competente, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede alla nomina di un commissario ad acta.

     2. La Deputazione regoliera, all'inizio di ogni esercizio finanziario, trasmette alla Giunta regionale una relazione programmatica nella quale sono indicati gli interventi che si intendono realizzare ed i piani di spesa previsti per la gestione del parco [1].

     3. A chiusura dell'esercizio finanziario, la Deputazione regoliera invia alla Giunta regionale un documentato rendiconto per le somme a qualsiasi titolo ottenute in assegnazione dalla Regione, nonché per tutte le altre entrate e spese derivanti dalla gestione del parco. I piani di spesa di cui al comma 2 e i relativi rendiconti debbono trovare riscontro nel bilancio della Deputazione regoliera [2].

 

     Art. 18. Finanziamento del Parco.

     1. La Comunanza delle Regole d'Ampezzo provvede alla copertura delle spese necessarie oltre che con risorse proprie, mediante:

     a) trasferimenti della Regione;

     b) contribuzioni da parte di soggetti pubblici e privati operanti nell'area del Parco;

     c) proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;

     d) proventi delle sanzioni;

     e) eventuali rendite patrimoniali.

 

     Art. 19. Convenzione.

     1. La Convenzione di cui all'art. 1, comma 3, deve essere stipulata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e deve indicare i criteri di gestione e di regolamentazione del territorio del Parco nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.

     2. La convenzione può essere modificata a seguito dell'approvazione del Piano ambientale e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il più adeguato svolgimento delle attività del Parco.

     3. Lo schema della convenzione è approvato dalla Giunta regionale.

     4. La convenzione prevede altresì l'impegno della Comunanza di adeguare entro 12 mesi dalla data della stipula il proprio ordinamento in modo da garantire lo status di regoliere senza distinzione di sesso.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto, di cui all'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è determinato nella misura di lire 1.000.000.000, comprensivo degli oneri relativi alla redazione del Piano ambientale.

     2. Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede mediante l'utilizzo di pari importo dei fondi già stanziati sul capitolo 51052 «Contributi agli enti di gestione dei parchi naturali» dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1990.

     3. Per le spese di gestione del parco è assegnato un contributo di lire 500.000.000, utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 «Contributi annuali agli enti di gestione di parchi naturali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1990.

 

     Art. 21. Norma finale.

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.

[2] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53.