Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 27/02/2004 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1. |
Art. 2. Consulenze ed incarichi a dipendenti regionali. |
Art. 3. Trasferimento cautelativo. |
§ 2.1.33 – L.R. 27 febbraio 2004, n. 4.
Norme per la trasparenza dell’attività amministrativa regionale.
(B.U. 2 marzo 2004, n. 24).
Art. 1. Modifica dell’articolo 21 della
1. Il comma 2 dell’articolo 21 della
“2. Gli incarichi dirigenziali sono assoggettati a rotazione. La durata dell’incarico nella medesima posizione di norma non deve superare i cinque anni.”.
Art. 2. Consulenze ed incarichi a dipendenti regionali.
1. Ferme restando le disposizioni normative sulle incompatibilità, la struttura regionale competente in materia di risorse umane redige ogni anno, gli elenchi completi e dettagliati dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito al personale regionale, ai sensi dei commi 12, 13 e 14 dell’articolo 53 del
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 3. Trasferimento cautelativo. [1]
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti, l’amministrazione regionale procede immediatamente al trasferimento di sede o alla attribuzione ad altro incarico del dipendente condannato, per i reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza di primo grado.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2005, n. 172 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente articolo.