Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 14/09/1994 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni sugli attuali rapporti a tempo determinato per personale con funzioni di docenza. |
Art. 2. Sostituzioni di personale con funzioni di docenza. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Dichiarazione di urgenza. |
§ 2.1.13 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 52. [1]
Proroga del rapporto di lavoro dei docenti assunti in base all'articolo 67 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e disposizioni sulle supplenze dei docenti.
(B.U. 16 settembre 1994, n. 77).
Art. 1. Disposizioni sugli attuali rapporti a tempo determinato per personale con funzioni di docenza.
1. In sostituzione dell'applicazione dell'articolo 4bis della
Art. 2. Sostituzioni di personale con funzioni di docenza.
1. All'articolo 172 della
(Omissis).
Art. 3. Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in lire 1.200 milioni per l'anno 1994, lire 2.400 milioni per l'anno 1995 e lire 1.200 milioni per l'anno 1996 si fa fronte mediante riduzione per pari importo dei fondi iscritti al capitolo 72040 «Attività di formazione professionale - finanziamento e contributi (
Art. 4. Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Abrogata dall’art. 1 della