§ 2.1.13 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 52.
Proroga del rapporto di lavoro dei docenti assunti in base all'articolo 67 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e disposizioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:14/09/1994
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Disposizioni sugli attuali rapporti a tempo determinato per personale con funzioni di docenza.
Art. 2.  Sostituzioni di personale con funzioni di docenza.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Dichiarazione di urgenza.


§ 2.1.13 - Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 52. [1]

Proroga del rapporto di lavoro dei docenti assunti in base all'articolo 67 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e disposizioni sulle supplenze dei docenti.

(B.U. 16 settembre 1994, n. 77).

 

Art. 1. Disposizioni sugli attuali rapporti a tempo determinato per personale con funzioni di docenza.

     1. In sostituzione dell'applicazione dell'articolo 4bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, in connessione alla revisione del ruolo della formazione professionale, il rapporto di lavoro del personale assunto in tale settore in base all'articolo 67 «Progetti finalizzati» della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 in riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, viene rinnovato fino al 30 giugno 1996, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Sostituzioni di personale con funzioni di docenza.

     1. All'articolo 172 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 viene aggiunto il seguente articolo 172 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in lire 1.200 milioni per l'anno 1994, lire 2.400 milioni per l'anno 1995 e lire 1.200 milioni per l'anno 1996 si fa fronte mediante riduzione per pari importo dei fondi iscritti al capitolo 72040 «Attività di formazione professionale - finanziamento e contributi (legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10)» dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e del bilancio pluriennale 1994-1996. Nei medesimi stati di previsione il capitolo 72060 «Stipendi, assegni ed oneri relativi al personale dei centri di formazione professionale della Regione, nonché spese per indennità di missione, rimborso spese di viaggio e lavoro straordinario (legge regionale 10 giugno 1991, n. 12)» è incrementato, per competenza e per cassa, di lire 1.200 milioni per l'anno 1994, di lire 2.400 milioni, per sola competenza, per l'anno 1995 e di lire 1.200 milioni, per sola competenza, per l'anno 1996.

 

     Art. 4. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.