§ 2.1.11 - Legge Regionale 22 luglio 1994, n. 30.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12«Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:22/07/1994
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
Art. 2.  Introduzione dell'articolo 60bis nella legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.


§ 2.1.11 - Legge Regionale 22 luglio 1994, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12«Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».

(B.U. 26 luglio 1994, n. 61).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

     1. L'articolo 60 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è così sostituito:

     (Omissis)

 

     Art. 2. Introduzione dell'articolo 60bis nella legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

     1. Dopo l'articolo 60 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è inserito il seguente:

     (Omissis).