Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 24/01/1992 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'art. 177 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. |
Art. 2. Modifica dell'art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 2.1.5 - Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 10.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione». (B.U. n. 8 del 28-1-1992).
Il Consiglio regionale ha approvato
Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 4.
Art. 1. Modifica dell'art. 177 della
1. L'art. 177 della
(Omissis).
Art. 2. Modifica dell'art. 178 della
1. L'art. 178 della
(Omissis).
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Agli oneri di cui alla presente legge previsti in lire 150.000.000 per il 1991 si provvede facendo riferimento al capitolo 30 del bilancio della Regione per l'esercizio corrente: per gli anni successivi si farà riferimento allo stesso capitolo o a quello corrispondente.
Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1992, n. 10, RELATIVA A: |
«Modifiche e integrazioni alla |
"Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione"». |
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TABELLA B |
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PERSONALE PREVISTO PER I GRUPPI CONSILIARI |
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Livelli |
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X IX VIII VII VI IV Totali |
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Gruppi da 1 Consigliere 1 1 2 |
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Gruppi da 2 a 3 1 1 1 3 |
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Gruppi da 4 a 5 1 1 1 1 4 |
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Gruppi da 6 a 7 1 1 1 2 5 |
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Gruppi da 8 a 10 1 1 1 1 2 6 |
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Gruppi da 11 a 15 1 1 3 1 2 8 |
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Gruppi da 16 a 20 1 1 3 2 3 10 |
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Gruppi da 21 a 25 1 2 3 3 3 12 |
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Gruppi oltre 25 1 1 2 3 3 5 15 |
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