§ 2.1.4 - Legge regionale 6 settembre 1991, n. 23.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:06/09/1991
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'art. 13 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
Art. 2.  Modifica dell'art. 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
Art. 3.  Modifica dell'art. 73 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
Art. 4.  Modifica dell'art. 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
Art. 5.  Modifica dell'art. 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
Art. 6.  Introduzione dell'art. 136 bis nella legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
Art. 7.  Abrogazione degli artt. 28 e 174 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 2.1.4 - Legge regionale 6 settembre 1991, n. 23.

     Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione». (B.U. n. 81 del 10-9-1991).

 

Art. 1. Modifica dell'art. 13 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

     1. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifica dell'art. 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

     1. Il comma 1 dell'art. 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifica dell'art. 73 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

     1. L'art. 73 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modifica dell'art. 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

     1. L'art. 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifica dell'art. 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

     1. Il comma 1 dell'art. 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Introduzione dell'art. 136 bis nella legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

     1. Dopo l'art. 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è aggiunto il seguente art. 136 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Abrogazione degli artt. 28 e 174 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

     1. Sono abrogati gli artt. 28 e 174 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1991, n. 23, RELATIVA A:

«Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

"Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale"».

 

Tabella di corrispondenza fra le qualifiche funzionali del personale - ai

sensi della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 - e i livelli del

personale degli Enti portuali.

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Qualifiche funzionali                                Livelli

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Dirigente regionale generale                         IX

Dirigente regionale                                  VII - VIII

Funzionario                                          VI

Istruttore direttivo                                 V

Istruttore                                           IV

Collaboratore professionale                          --

Esecutore                                            III

Operatore                                            II

Ausiliario                                           I

Addetto alle pulizie                                 --