§ 1.7.5 - Legge Regionale 31 ottobre 1996, n. 33.
Modifica della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico" e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione e iniziativa popolare
Data:31/10/1996
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.7.5 - Legge Regionale 31 ottobre 1996, n. 33. [1]

Modifica della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico" e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori".

(B.U. 5 novembre 1996, n. 98).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.

     1. L'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42.

     1. L'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri conseguenti l'applicazione della presente legge sono ricompresi negli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 3460 e n. 61444 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996.

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 37.