Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione e iniziativa popolare |
Data: | 31/10/1996 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28. |
Art. 2. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 1.7.5 - Legge Regionale 31 ottobre 1996, n. 33. [1]
Modifica della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico" e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori".
(B.U. 5 novembre 1996, n. 98).
Art. 1. Modifica dell'articolo 15 della
1. L'articolo 15 della
(Omissis).
Art. 2. Modifica dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
(Omissis).
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Gli oneri conseguenti l'applicazione della presente legge sono ricompresi negli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 3460 e n. 61444 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996.
Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Abrogata dall'art. 17 della