Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 competenze organi regionali |
Data: | 09/12/2005 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” [...] |
Art. 2. Disposizioni transitorie. |
Art. 3. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 1.5.10 – L.R. 9 dicembre 2005, n. 25.
Modifiche della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni.
(B.U. 13 dicembre 2005, n. 117).
Modifiche dell’articolo 6 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della
“5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi dell’articolo 7.
5 ter. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5 bis.”.
Art. 2. Disposizioni transitorie.
1. In fase di prima applicazione i consiglieri regionali possono presentare, entro il termine perentorio di tre giorni dall’entrata in vigore della presente legge, proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 della
2. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 1.
Art. 3. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.