§ 1.5.8 - L.R. 31 maggio 2002, n. 12.
Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla regione del veneto delle funzioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 competenze organi regionali
Data:31/05/2002
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Oggetto del referendum.
Art. 2.  Procedimento.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.5.8 - L.R. 31 maggio 2002, n. 12. [1]

Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla regione del veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione, polizia locale.

(B.U. n. 56 del 4 giugno 2002).

 

Art. 1. Oggetto del referendum.

     1. E’ promosso, a norma dell'articolo 47 dello Statuto, un referendum consultivo a carattere regionale in merito alla presentazione, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione, polizia locale.

     2. Il referendum interessa la popolazione residente nella Regione ed è disciplinato dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , salvo quanto stabilito dalla presente legge.

 

     Art. 2. Procedimento.

     1. Il Presidente della Giunta regionale indice con proprio decreto il referendum consultivo tra gli elettori residenti nei comuni della Regione sul seguente quesito: “Siete favorevoli alla presentazione da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, di una proposta di legge costituzionale che preveda, nel quadro dell'unità nazionale, il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali e delle conseguenti necessarie risorse finanziarie in materia di sanità, polizia locale, formazione professionale, di competenze in materia di organizzazione scolastica, offerta di programmi educativi e gestione degli istituti scolastici?”.

     2. Il decreto del Presidente della Regione di indizione del referendum consultivo potrà essere adottato dopo la data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei progetti di legge attuativi del dispositivo referendario formalmente presentati entro il 31 agosto 2001 e dopo che il Consiglio regionale, con apposita risoluzione, si sarà espresso a favore di una proposta di legge attuativa del dispositivo referendario.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificabili in lire 30.000.000.000, di cui 15.000.000.000 a carico del bilancio 2001 e 15.000.000.000 a carico del bilancio 2002, sono imputati al capitolo n. 3210 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il cui stanziamento viene adeguato mediante corrispondente riduzione, di lire 15.000.000.000 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2001 e di 15.000.000.000 in termini di sola competenza per l'esercizio 2002, dello stanziamento del capitolo n. 86600 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.