§ 1.4.4 - Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 52.
Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento e assegnazione di personale dei gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:16/12/1999
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento del gruppo consiliare misto.
Art. 2.  Disposizioni transitorie in materia di assegnazione di personale al gruppo consiliare misto.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.4.4 - Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 52. [1]

Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento e assegnazione di personale dei gruppi consiliari.

(B.U. n. 110 del 21 dicembre 1999).

 

Art. 1. Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento del gruppo consiliare misto.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 e sino alla fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al gruppo consiliare misto non si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, e si applicano le disposizioni di cui al primo comma del medesimo articolo 3.

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie in materia di assegnazione di personale al gruppo consiliare misto.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 e sino alla fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al gruppo consiliare misto non si applicano le speciali disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, applicandosi le restanti disposizioni dell'articolo 178 medesimo.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2004, n. 3 con le limitazioni stabilite dal comma 2, art. 1, della stessa L.R. 3/2004.