Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 gruppi consiliari |
Data: | 07/11/1995 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. Contributo ai Gruppi consiliari. |
Art. 1 bis. Disposizioni particolari per lo scioglimento di un gruppo consiliare. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
§ 1.4.2 – L.R. 7 novembre 1995, n. 44.
Contributo ai gruppi consiliari.
(B.U. 10 novembre 1995, n. 101).
Art. 1. Contributo ai Gruppi consiliari.
1. I finanziamenti erogati ai Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 3 della
1 bis. Il contributo di primo insediamento di cui al comma 1 può essere utilizzato in tutto o in parte dal gruppo per rimborsare eventuali saldi debitori verso il Consiglio regionale del corrispondente gruppo operante nella cessata legislatura, per spese riferite all’ultimo anno della legislatura [1].
Art. 1 bis. Disposizioni particolari per lo scioglimento di un gruppo consiliare. [2]
1. In caso di scioglimento di un gruppo consiliare nel corso della legislatura, al nuovo gruppo di appartenenza è attribuita per ogni consigliere proveniente dal gruppo che si è sciolto una quota parte del saldo contabile. La quota parte si calcola dividendo il saldo contabile del gruppo che si è sciolto per il numero dei consiglieri che costituivano il gruppo medesimo.
Art. 2. Norma finanziaria.
1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione rispetto alle somme stanziate allo stesso scopo sul capitolo n. 30 "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari" del medesimo bilancio.
[1] Comma aggiunto dall’art. 39 della
[2] Articolo inserito dall'art. 36 della