Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 07/09/2000 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Introduzione dell'articolo 8 bis nella legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, successive modifiche e integrazioni. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 1.3.19 - Legge Regionale 7 settembre 2000, n. 18.
Estensione del trattamento indennitario e delle disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di indennità di fine mandato ai componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali. Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali", successive modifiche e integrazioni.
(B.U. n. 81 del 12 settembre 2000).
Art. 1. Introduzione dell'articolo 8 bis nella
Art. 2. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi annualmente iscritti nei capitoli n. 10 e n. 2100 del bilancio regionale.
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Aggiunge l'art. 8 bis alla