§ 5.19.27 - L.R. 2 aprile 2008, n. 6.
Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), e 22 aprile 2002, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.19 zootecnia
Data:02/04/2008
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'articolo 1)
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 2)
Art. 3.  (Modificazione all'articolo 3)
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 4)
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 6)
Art. 6.  (Modificazione all'articolo 7)
Art. 7.  (Modificazione all'articolo 1)
Art. 8.  (Modificazioni all'articolo 2)
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.19.27 - L.R. 2 aprile 2008, n. 6.

Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), e 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico).

(B.U. 29 aprile 2008, n. 18)

 

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 21

 

Art. 1. (Modificazione all'articolo 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi gli aspetti afferenti al benessere animale e alla qualità dei relativi prodotti.".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 2)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2001, le parole: "i controlli di rendimento, i test attitudinali e i controlli del valore genetico" sono sostituite dalle seguenti: "i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame,".

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2001 è sostituita dalla seguente:

"f) l'introduzione, a livello di azienda, di metodi e tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all'introduzione o all'effettuazione dell'inseminazione artificiale;".

3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2001, è aggiunta la seguente:

"gbis) il miglioramento delle condizioni di igiene e del benessere degli animali nelle aziende zootecniche.".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2001, è aggiunto il seguente:

"1bis. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), sono concessi in conformità agli articoli 12, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006.".

 

5. Dopo il comma 1bis dell'articolo 2 della l.r. 21/2001, come introdotto dal comma 4, è aggiunto il seguente:

 

"1ter. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e sviluppo.".

 

6. Dopo il comma 1ter dell'articolo 2 della l.r. 21/2001, come introdotto dal comma 5, è aggiunto il seguente:

 

"1quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera gbis), sono concessi in conformità alle disposizioni di cui alla comunicazione 2006/C 319/01 della Commissione, del 27 dicembre 2006, recante orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006. L'efficacia delle incentivazioni, in relazione alle singole tipologie di intervento, è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.".

 

7. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 2 della l.r. 21/2001, come introdotto dal comma 6, è aggiunto il seguente:

 

"1quinquies. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera gbis), possono altresì essere concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21 dicembre 2007.".

 

     Art. 3. (Modificazione all'articolo 3)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2001 è sostituita dalla seguente:

 

"a) gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), nonché gli allevatori di altre specie di interesse zootecnico;".

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 4)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 21/2001, è aggiunto il seguente:

 

"1bis. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi in conformità alle disposizioni di cui alla comunicazione 2006/C 319/01. L'efficacia delle incentivazioni, in relazione alle singole tipologie di intervento, è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.".

 

2. Dopo il comma 1bis dell'articolo 4 della l.r. 21/2001, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

 

"1ter. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi in conformità agli articoli 14 e 15 del reg. (CE) 1857/2006.".

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 6)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2001, è aggiunta la seguente:

 

"dbis) nel limite dei massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gbis).".

 

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 21/2001, le parole: "lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250.000".

 

3. All'alinea del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 21/2001, le parole: "lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 150.000".

 

4. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 21/2001, le parole: "fino all'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al cento per cento".

 

     Art. 6. (Modificazione all'articolo 7)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2001, è aggiunto il seguente:

 

"1bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e sviluppo.".

 

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 3

 

     Art. 7. (Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico), è sostituito dal seguente:

 

"1. La Regione promuove l'attuazione degli interventi idonei a migliorare lo stato sanitario ed il benessere degli animali appartenenti alle specie di interesse zootecnico allevati sul territorio regionale e a salvaguardare le relative produzioni.".

 

     Art. 8. (Modificazioni all'articolo 2)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 3/2002, è aggiunta la seguente:

 

"dbis) la rimozione e la distruzione dei capi deceduti.".

 

2. Alla lettera a) del comma 2 della l.r. 3/2002, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché gli allevatori di altre specie di interesse zootecnico;".

 

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 3/2002, è aggiunto il seguente:

 

"4bis. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), d) e dbis), i contributi sono concessi in conformità agli articoli 10, 14 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006.".

 

4. Dopo il comma 4bis dell'articolo 2 della l.r. 3/2002, come introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

 

"4ter. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), i contributi sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.".

 

     Art. 9. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 8 è determinato in euro 600.000 annui, a decorrere dall'anno 2008.

 

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione per l'anno 2008 e in quello pluriennale per il triennio 2008/2010, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. (Zootecnia).

 

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci e nel medesimo obiettivo programmatico, al capitolo 42845 (Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico) per euro 150.000 annui, e al capitolo 59755 (Contributi per raccolta e smaltimento di carcasse di animali morti in azienda) per euro 450.000 annui.

 

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.