Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.19 zootecnia |
Data: | 02/04/2008 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all'articolo 1) |
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 2) |
Art. 3. (Modificazione all'articolo 3) |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 4) |
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 6) |
Art. 6. (Modificazione all'articolo 7) |
Art. 7. (Modificazione all'articolo 1) |
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 2) |
Art. 9. (Disposizioni finanziarie) |
§ 5.19.27 - L.R. 2 aprile 2008, n. 6.
Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), e 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico).
(B.U. 29 aprile 2008, n. 18)
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 21
Art. 1. (Modificazione all'articolo 1)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 2)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della
"f) l'introduzione, a livello di azienda, di metodi e tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all'introduzione o all'effettuazione dell'inseminazione artificiale;".
3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della
"gbis) il miglioramento delle condizioni di igiene e del benessere degli animali nelle aziende zootecniche.".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"1bis. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), sono concessi in conformità agli articoli 12, 15 e 16 del
5. Dopo il comma 1bis dell'articolo 2 della
"1ter. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e sviluppo.".
6. Dopo il comma 1ter dell'articolo 2 della
"1quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera gbis), sono concessi in conformità alle disposizioni di cui alla comunicazione 2006/C 319/01 della Commissione, del 27 dicembre 2006, recante orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006. L'efficacia delle incentivazioni, in relazione alle singole tipologie di intervento, è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.".
7. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 2 della
"1quinquies. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera gbis), possono altresì essere concessi in conformità al
Art. 3. (Modificazione all'articolo 3)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della
"a) gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 4)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
"1bis. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi in conformità alle disposizioni di cui alla comunicazione 2006/C 319/01. L'efficacia delle incentivazioni, in relazione alle singole tipologie di intervento, è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.".
2. Dopo il comma 1bis dell'articolo 4 della
"1ter. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono concessi in conformità agli articoli 14 e 15 del reg. (CE) 1857/2006.".
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 6)
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della
"dbis) nel limite dei massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gbis).".
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della
3. All'alinea del comma 3 dell'articolo 6 della
4. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 6. (Modificazione all'articolo 7)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della
"1bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato in favore della ricerca e sviluppo.".
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 3
Art. 7. (Modificazione all'articolo 1)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della
"1. La Regione promuove l'attuazione degli interventi idonei a migliorare lo stato sanitario ed il benessere degli animali appartenenti alle specie di interesse zootecnico allevati sul territorio regionale e a salvaguardare le relative produzioni.".
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 2)
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della
"dbis) la rimozione e la distruzione dei capi deceduti.".
2. Alla lettera a) del comma 2 della
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della
"4bis. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), d) e dbis), i contributi sono concessi in conformità agli articoli 10, 14 e 16 del
4. Dopo il comma 4bis dell'articolo 2 della
"4ter. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), i contributi sono concessi in conformità al
Art. 9. (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 8 è determinato in euro 600.000 annui, a decorrere dall'anno 2008.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione per l'anno 2008 e in quello pluriennale per il triennio 2008/2010, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. (Zootecnia).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci e nel medesimo obiettivo programmatico, al capitolo 42845 (Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico) per euro 150.000 annui, e al capitolo 59755 (Contributi per raccolta e smaltimento di carcasse di animali morti in azienda) per euro 450.000 annui.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.