§ 5.19.23 - L.R. 14 ottobre 2005, n. 21.
Disposizioni urgenti in materia di quote latte. Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.19 zootecnia
Data:14/10/2005
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Efficacia temporale delle riduzioni di quota)
Art. 2.  (Modificazione all’articolo 4 della l.r. 27/2002)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 5.19.23 - L.R. 14 ottobre 2005, n. 21. [1]

Disposizioni urgenti in materia di quote latte. Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).

(B.U. 25 ottobre 2005, n. 43).

 

Art. 1. (Efficacia temporale delle riduzioni di quota)

     1. Con riferimento alla campagna lattiero-casearia 2005/2006, l’efficacia delle riduzioni dei quantitativi individuali di riferimento già effettuate ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte), è posticipata al 1° aprile 2006.

 

     Art. 2. (Modificazione all’articolo 4 della l.r. 27/2002)

     1. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 27/2002, le parole: «ed abbiano prodotto e commercializzato nella campagna in corso almeno il 50 per cento della quota di cui sono titolari» sono soppresse.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 17 gennaio 2008, n. 1.