§ 5.18.95 - L.R. 26 maggio 2009, n. 9.
Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.18 turismo e industria alberghiera
Data:26/05/2009
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed oggetto)
Art. 2.  (Istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo)
Art. 3.  (Funzioni dell'Office régional)
Art. 4.  (Offices du tourisme)
Art. 5.  (Conferenze permanenti territoriali)
Art. 6.  (Organi dell'Office régional)
Art. 7.  (Direttore generale)
Art. 8.  (Organo di controllo)
Art. 9.  (Vigilanza)
Art. 10.  (Finanziamento dell'Office régional)
Art. 11.  (Gestione finanziaria e contabile)
Art. 12.  (Personale dell'Office régional)
Art. 13.  (Disposizione di coordinamento)
Art. 14.  (Disposizioni transitorie)
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 16.  (Abrogazioni)
Art. 17.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.18.95 - L.R. 26 maggio 2009, n. 9.

Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo.

(B.U. 16 giugno 2009, n. 24)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità ed oggetto)

1. Al fine di razionalizzare e rendere organici i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica su tutto il territorio regionale, uniformandone gli attuali livelli qualitativi, e al fine di consolidare e promuovere un'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico Valle d'Aosta, la presente legge detta nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica sono svolti dall'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, per il tramite degli uffici territoriali Offices du tourisme - Uffici del turismo. I predetti servizi sono svolti ed organizzati nel rispetto degli standard minimi di qualità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

CAPO II

OFFICE REGIONAL DU TOURISME - UFFICIO REGIONALE DEL TURISMO

 

     Art. 2. (Istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo)

1. A far data dal 1° luglio 2009, è istituito l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office régional, ente strumentale della Regione per lo svolgimento dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono soppresse le Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT), istituite ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35).

 

2. L'Office régional, ente del comparto unico regionale, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'Office régional è sottoposto alla vigilanza della Regione, da attuarsi per il tramite dell'assessorato regionale competente in materia di turismo, di seguito denominato assessorato competente.

 

3. L'Office régional opera nel rispetto delle direttive regionali, le quali costituiscono strumento di programmazione e di indirizzo per la definizione degli obiettivi strategici e degli assi di intervento prioritari nel periodo di riferimento. Le direttive sono approvate con cadenza triennale dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, e possono essere aggiornate nel corso del triennio.

 

4. In attuazione delle direttive approvate con le modalità di cui al comma 3, la Giunta regionale approva entro il 15 novembre di ogni anno, su proposta dell'Office régional, di concerto con l'assessorato competente e sentito il Consiglio permanente degli enti locali, il piano operativo annuale, il quale costituisce documento di pianificazione analitica e puntuale per la definizione, in relazione a ciascuno degli ambiti di intervento dell'Office régional, delle attività da svolgere nell'anno di riferimento. Il piano operativo annuale prevede iniziative che valorizzino le specificità di ogni parte del territorio regionale, comprese le località a minor vocazione turistica, tenendo conto delle proposte delle conferenze permanenti territoriali di cui all'articolo 5.

 

     Art. 3. (Funzioni dell'Office régional)

1. L'Office régional:

 

a) istituisce e gestisce gli Offices du tourisme - Uffici del turismo, di seguito denominati Offices du tourisme, che ne costituiscono le articolazioni territoriali, e assicura per il loro tramite i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, attuando a tale scopo tutte le iniziative comunque funzionali al soddisfacimento delle esigenze della clientela turistica;

 

b) assicura, ai fini della proposta del piano operativo annuale di cui all'articolo 2, comma 4, per il tramite degli Offices du tourisme, la raccolta ed il coordinamento delle istanze dei soggetti istituzionali ed economici operanti nel settore turistico a livello locale, organizzati nelle conferenze permanenti territoriali di cui all'articolo 5;

 

c) organizza, anche in collaborazione con la Regione, i Comuni, le Comunità montane, le Pro loco, i Consorzi di operatori turistici ed ogni altro soggetto interessato, pubblico o privato, manifestazioni, spettacoli, convegni ed eventi di interesse turistico, sulla base di una programmazione annuale, definita nel piano operativo dell'anno di riferimento;

 

d) realizza e diffonde materiale illustrativo ed informativo atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche della Valle d'Aosta e dei diversi ambiti territoriali di riferimento degli Offices du tourisme;

 

e) assicura, per il tramite degli Offices du tourisme, la rilevazione e la trasmissione all'assessorato competente dei dati statistici relativi al movimento turistico, secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali, operando adeguati controlli sulla correttezza e tempestività dei dati forniti dagli operatori;

 

f) gestisce, in collaborazione con l'assessorato competente, il Portale turistico regionale, garantendo, per il tramite degli Offices du tourisme, l'inserimento e l'aggiornamento dei contenuti informativi;

 

g) stipula, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle direttive di cui all'articolo 2, comma 3, convenzioni per la gestione e l'erogazione di servizi per conto di terzi a favore della clientela turistica e/o per la messa a disposizione in favore di terzi di spazi nell'ambito degli Offices du tourisme;

 

h) collabora, su richiesta dell'assessorato competente, per l'attuazione di iniziative di promozione turistica;

 

i) promuove ed attua iniziative di formazione volte ad elevare la professionalità degli addetti ai servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, al fine di uniformarne ed incrementarne la qualità e l'efficienza.

 

     Art. 4. (Offices du tourisme)

1. Gli Offices du tourisme svolgono attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, assicurando i seguenti servizi minimi:

 

a) informazioni sulle attrattive di interesse turistico dell'ambito territoriale di riferimento, degli ambiti limitrofi e, in generale, dell'intero territorio regionale e distribuzione del relativo materiale illustrativo;

 

b) informazioni sulla disponibilità delle strutture di interesse turistico e sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita e di escursioni personalizzate;

 

c) informazioni sulle strutture ricettive e sulla relativa disponibilità, oltre che sugli appartamenti ammobiliati resi disponibili per la locazione turistica dai relativi proprietari.

 

2. Gli Offices du tourisme adottano il medesimo segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Conferenze permanenti territoriali)

1. Presso gli Offices du tourisme possono costituirsi in conferenza permanente, su iniziativa e tramite il coordinamento del Comune o dei Comuni territorialmente interessati, le imprese, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto, pubblico o privato, aventi interesse in ambito turistico, con sede o comunque operanti nell'ambito territoriale di riferimento del relativo Office.

 

2. Nell'ambito delle conferenze istituite ai sensi del comma 1, i soggetti partecipanti rappresentano esigenze e problematiche di interesse turistico relative all'ambito territoriale di riferimento, elaborando proposte e osservazioni che inoltrano, per il tramite dell'Office du tourisme di appartenenza, all'Office régional per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

 

3. I rappresentanti delle conferenze permanenti territoriali sono convocati dal Direttore generale dell'Office régional entro il mese di settembre di ciascun anno, al fine della predisposizione del piano operativo annuale di cui all'articolo 2, comma 4, nonché al termine delle stagioni invernale e estiva, per l'analisi e la valutazione delle attività di animazione locale svolte e dei servizi turistici resi nell'ambito territoriale di riferimento.

 

     Art. 6. (Organi dell'Office régional)

1. Sono organi dell'Office régional:

 

a) il Direttore generale;

 

b) l'Organo di controllo.

 

     Art. 7. (Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e dotati di competenze professionali o gestionali adeguate alla natura e alla specificità dell'incarico.

 

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno ed esclusivo, regolato da contratto di lavoro di diritto privato nel quale sono disciplinati la durata, non superiore a cinque anni, i casi di risoluzione anticipata, le modalità ed i criteri di valutazione dell'attività svolta, nonché il trattamento economico, onnicomprensivo, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di nomina. L'incarico di Direttore generale è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive ed è rinnovabile alla scadenza.

 

3. In virtù dell'esclusività del rapporto, l'incarico di Direttore generale è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa, autonoma o dipendente. Per i lavoratori dipendenti, l'incompatibilità si intende rimossa con il collocamento in aspettativa, senza retribuzione, in conformità a quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro.

 

4. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Office régional e ne assicura il funzionamento e la gestione tecnica, amministrativa e contabile, della quale è responsabile. In particolare, il Direttore generale:

 

a) adotta i regolamenti interni di organizzazione, di funzionamento e di contabilità dell'Office régional, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto stabilito dalla presente legge;

 

b) propone la determinazione della dotazione organica dell'Office régional all'approvazione della Giunta regionale per il tramite dell'assessorato competente;

 

c) adotta il bilancio di previsione annuale, il conto consuntivo e le relative relazioni illustrative, nonché le successive variazioni di bilancio, trasmettendoli, per l'approvazione, alla Giunta regionale per il tramite dell'assessorato competente;

 

d) predispone, in collaborazione con l'assessorato competente, e propone alla Giunta regionale, per il tramite del medesimo assessorato, il piano operativo annuale di cui all'articolo 2, comma 4, entro il 15 ottobre di ogni anno;

 

e) cura i rapporti con la Regione e con i soggetti, pubblici e privati, operanti in ambito turistico;

 

f) stipula i contratti collettivi di lavoro decentrati, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale alla quale trasmette, per il tramite dell'assessorato competente, il testo concordato con le organizzazioni sindacali.

 

5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Direttore generale è sostituito, sino alla nomina del nuovo Direttore, da altro dipendente dell'Office régional di qualifica dirigenziale ovvero, in mancanza, da un dipendente di categoria D, secondo quanto disposto dal regolamento interno di organizzazione e funzionamento, il quale stabilisce altresì l'ammontare del trattamento economico eventualmente dovuto al sostituto.

 

6. L'accertamento di gravi violazioni di legge o di regolamento, di gravi e reiterate irregolarità amministrative, di violazioni delle direttive di cui all'articolo 2, comma 3, o, senza giustificato motivo, delle previsioni del piano operativo annuale di cui al comma 4 del medesimo articolo, nonché l'accertamento di gravi disfunzioni o mancanze tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Office régional costituisce giusta causa di recesso dal contratto di lavoro del Direttore generale.

 

     Art. 8. (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo è nominato con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

 

2. L'Organo di controllo può essere costituito in forma monocratica o collegiale. In tale ultimo caso, il collegio è costituito da tre membri. I revisori sono scelti tra soggetti esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica iscritti nel registro dei revisori contabili. I compensi spettanti ai componenti dell'Organo di controllo sono stabiliti nella deliberazione di nomina.

 

3. All'Organo di controllo spetta la verifica sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Office régional, del cui esito riferisce alla Regione, per il tramite dell'assessorato competente, formulando eventuali rilievi e suggerimenti.

 

4. L'Organo di controllo può, in qualunque momento, effettuare ispezioni e controlli ed accedere ai documenti dai quali traggono origine le spese dell'Office régional.

 

5. L'Organo di controllo è tenuto a fornire alla Regione, per il tramite dell'assessorato competente, informazioni sulle ispezioni effettuate e, su richiesta, ogni altra informazione o notizia cui abbia accesso nell'esercizio delle sue funzioni.

 

     Art. 9. (Vigilanza)

1. La Regione, per il tramite dell'Organo di controllo e dell'assessorato competente, esercita la vigilanza sul regolare funzionamento dell'Office régional e sulla conformità dell'attività svolta alle direttive di cui all'articolo 2, comma 3, e al piano operativo annuale di cui al comma 4 del medesimo articolo.

 

2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione può disporre verifiche, anche in loco, e formulare specifiche richieste al Direttore generale.

 

     Art. 10. (Finanziamento dell'Office régional)

1. Le entrate dell'Office régional sono costituite:

 

a) da un fondo annuale assegnato dalla Regione per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali;

 

b) da redditi e proventi patrimoniali;

 

c) da eventuali finanziamenti, contributi e rimborsi degli enti locali;

 

d) da eventuali assegnazioni finanziarie da parte della Regione per l'attuazione di specifiche iniziative promozionali su richiesta della Regione medesima;

 

e) dai corrispettivi percepiti da soggetti pubblici e privati per le gestioni e lo svolgimento delle attività economiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

 

2. L'assegnazione del fondo annuale di cui al comma 1, lettera a), è disposta con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio della Regione e sulla base del bilancio preventivo e del piano operativo annuale di riferimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all'esercizio di competenza. Alla liquidazione delle risorse in dotazione al fondo si procede in due soluzioni, una a titolo di acconto e l'altra a saldo, in relazione alle esigenze di cassa dei due enti e alla progressiva attuazione del piano operativo annuale di cui all'articolo 2, comma 4.

 

     Art. 11. (Gestione finanziaria e contabile)

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Office régional propone all'assessorato competente e, per il suo tramite, alla Giunta regionale, per l'approvazione, il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza, nel rispetto dei principi di unità, universalità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

 

2. Gli stanziamenti sul bilancio di previsione hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi.

 

3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, fatte salve le eccezioni previste per legge.

 

4. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e rappresenta l'unità temporale della gestione; dopo il 31 dicembre non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

 

5. Le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

 

6. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

 

7. La gestione finanziaria è unica e sono vietate le gestioni di entrate e di spese non iscritte in bilancio.

 

8. Il bilancio di previsione è redatto in pareggio finanziario complessivo.

 

9. La dimostrazione dei risultati di gestione del bilancio avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio e la relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno ed è proposto all'approvazione della Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. La relazione illustrativa deve contenere, oltre alle informazioni relative al bilancio, anche quelle relative al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 3, e le informazioni riferite all'attuazione delle attività programmate di cui al piano operativo dell'anno di riferimento.

 

10. Il conto del bilancio dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio e si conclude con la dimostrazione del contenuto contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio e disavanzo.

 

11. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

 

12. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli indirizzi e le direttive tecniche concernenti ogni altro adempimento connesso alla gestione finanziaria e contabile dell'Office régional.

 

     Art. 12. (Personale dell'Office régional)

1. Il personale dell'Office régional appartiene al comparto unico regionale ed il relativo rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, ai sensi degli articoli 37 e seguenti della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 13. (Disposizione di coordinamento)

1. Ogni riferimento contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali alle Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT) deve intendersi effettuato, a far data dal 1° gennaio 2010, all'Office régional.

 

2. Al comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 6/2001, le parole "di cui all'articolo 12" sono soppresse a far data dal 1° gennaio 2010.

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale avvia le procedure per la costituzione degli organi dell'Office régional, al fine di assicurarne l'operatività a far data dal 1° luglio 2009. Gli organi delle AIAT restano prorogati fino al 31 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 novembre 2008, n. 24 (Proroga degli organi delle Aziende di informazione e accoglienza turistica, istituite con legge regionale 15 marzo 2001, n. 6).

 

2. In sede di prima applicazione, in attuazione delle direttive di cui all'articolo 2, comma 3, da adottare entro il 15 ottobre 2009, l'Office régional predispone, d'intesa con l'assessorato competente e con i Presidenti delle AIAT, il piano operativo annuale di cui all'articolo 2, comma 4, per l'anno 2010, che trasmette alla Giunta regionale, per il tramite del medesimo assessorato, entro il 15 novembre 2009.

 

3. In sede di prima applicazione, l'Office régional provvede, avvalendosi della collaborazione dei Presidenti delle AIAT, alla predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2010 e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale entro il 10 dicembre 2009.

 

4. In sede di prima applicazione, la sede dell'Office régional è stabilita presso l'AIAT di Aosta; gli uffici delle altre AIAT e gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) da esse istituiti, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 6/2001, sono mantenuti e, a decorrere dal 1° gennaio 2010, assumono la denominazione di Offices du tourisme.

 

5. In sede di prima applicazione, l'Organo di controllo è costituito in forma collegiale ed è composto da tre membri, nominati con deliberazione della Giunta regionale per la durata di un anno.

 

6. A far data dal 1° gennaio 2010, l'Office régional succede in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle AIAT. All'Office régional sono trasferite tutte le risorse finanziarie, patrimoniali, strumentali ed umane in dotazione alle AIAT. I rapporti di lavoro in essere alla data del subentro proseguono, senza interruzione, con l'Office régional, con conservazione della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento.

 

7. Entro il 31 ottobre 2009, i Presidenti delle AIAT redigono un verbale di ricognizione delle dotazioni organiche dei rispettivi enti e del personale dipendente che trasmettono al Direttore generale dell'Office régional; sulla base di tali verbali il Direttore generale determina la dotazione organica dell'Office régional e la propone, entro il 30 novembre 2009, per il tramite dell'assessorato competente, alla Giunta regionale per l'approvazione.

 

8. Entro il 31 dicembre 2009, i Presidenti delle AIAT redigono un verbale di ricognizione della consistenza e destinazione d'uso del patrimonio, di tutti i beni mobili ed immobili, delle risorse strumentali, del rendiconto delle attività e passività e di ogni altra situazione rilevante e lo trasmettono al Direttore generale. Entro la stessa data, i Presidenti provvedono, inoltre, a predisporre il conto consuntivo dell'anno 2009 e la relativa relazione e li trasmettono, unitamente al parere rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti, all'Office régional per l'approvazione.

 

9. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009, la Regione assicura all'Office régional le risorse finanziarie necessarie al sostegno della prima operatività del medesimo Office.

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 14, comma 9, è determinato in euro 150.000 per l'anno 2009.

 

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 10 è determinato in annui euro 3.700.000 a decorrere dall'anno 2010.

 

3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 trovano copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo).

 

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2009 e per pari importo mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.2.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

 

5. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo), al capitolo 64300 (Fondo per il finanziamento delle AIAT) per annui euro 3.700.000 per gli anni 2010 e 2011.

 

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 16. (Abrogazioni)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, sono abrogate:

 

a) le sezioni I e II del capo IV della l.r. 6/2001;

 

b) la l.r. 24/2008.

 

     Art. 17. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.