Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.18 turismo e industria alberghiera |
Data: | 28/04/2003 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione del titolo). |
Art. 2. (Modificazione all’articolo 1). |
Art. 3. (Modificazione all’articolo 2). |
Art. 4. (Inserimento dell’articolo 2 bis). |
Art. 5. (Modificazione all’articolo 4). |
Art. 6. (Modificazioni all’articolo 5). |
Art. 7. (Modificazione all’articolo 7). |
Art. 8. (Modificazione all’articolo 9). |
Art. 9. (Modificazione all’articolo 11). |
Art. 10. (Modificazione all’articolo 14). |
Art. 11. (Modificazione all’articolo 19). |
§ 5.18.89 - L.R. 28 aprile 2003, n. 14.
Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7).
(B.U. 20 maggio 2003, n. 22).
Art. 1. (Sostituzione del titolo).
1. Il titolo della
Art. 2. (Modificazione all’articolo 1).
1. Al comma 1 dell’articolo 1 le parole «di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre» sono sostituite dalle parole «di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada».
Art. 3. (Modificazione all’articolo 2).
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 è aggiunta la seguente:
«d bis) maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito. Può inoltre istruire i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in genere.».
Art. 4. (Inserimento dell’articolo 2 bis).
1. Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2 bis. (Pratica della mountain bike).
1. La percorrenza con la mountain bike di sentieri e strade non classificate come statali, regionali o comunali, avviene a completo rischio e pericolo degli utenti.
2. La Regione ed i Comuni stabiliscono i percorsi e le zone in cui è vietata la pratica della mountain bike, che è sempre vietata sui terreni in coltura.».
Art. 5. (Modificazione all’articolo 4).
1. Al comma 1 dell’articolo 4 le parole «guida escursionistica naturalistica e accompagnatore di turismo equestre» sono sostituite dalle parole «guida escursionistica naturalistica, accompagnatore di turismo equestre e maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada».
Art. 6. (Modificazioni all’articolo 5).
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 5, dopo le parole «assolvimento dell’obbligo scolastico, per gli accompagnatori di turismo equestre» sono aggiunte le parole «e per i maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada».
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 è inserito il seguente:
«2 bis. Limitatamente ai maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario il possesso della tessera di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI).».
Art. 7. (Modificazione all’articolo 7).
1. Al comma 1 dell’articolo 7 le parole «delle guide escursionistiche naturalistiche e degli accompagnatori di turismo equestre» sono sostituite dalle parole «delle guide escursionistiche naturalistiche, degli accompagnatori di turismo equestre e dei maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.».
Art. 8. (Modificazione all’articolo 9).
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:
«1 bis. Limitatamente alla professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, la cancellazione dagli elenchi professionali di cui all’articolo 7, oltre che nei casi di cui al comma 1, è disposta anche nel caso di mancato rinnovo della tessera federale di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.».
Art. 9. (Modificazione all’articolo 11).
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente:
«2 bis. Ogni maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada può accompagnare un solo gruppo composto da non più di sette persone.».
Art. 10. (Modificazione all’articolo 14).
1. Al comma 1 dell’articolo 14 le parole «le guide escursionistiche naturalistiche e gli accompagnatori di turismo equestre» sono sostituite dalle parole «le guide escursionistiche naturalistiche, gli accompagnatori di turismo equestre e i maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada».
Art. 11. (Modificazione all’articolo 19).
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 è aggiunto il seguente: «3 bis. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell’attestato di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciato dalla FCI, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti dall’articolo 5.».