Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.18 turismo e industria alberghiera |
Data: | 03/05/1993 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 4. 1. Il comma 4 dell'articolo 6 della lr 17/1986 è abrogato. |
Art. 5. 1. Con decorrenza dalla stagione invernale 1992/1993, il valore convenzionale di cui all'articolo 4, comma 2, della lr 17/1986 è rideterminato in lire 850.000. |
Art. 6. 1. Il termine indicato all'articolo 3, comma 1, della lr 17/1986, come modificato dall'articolo 2, si applica anche alle istanze di finanziamento per la stagione invernale 1992/1993. |
Art. 7. 1. Alla maggiore spesa per l'anno 1993 derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 50 milioni, si fa fronte con le disponibilità già iscritte ai capitoli 64600 e 64640 del [...] |
Art. 8. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino [...] |
§ 5.18.65 - Legge regionale 3 maggio 1993, n. 23. [*]
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, concernente: " Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione delle piste per lo sci di fondo ".
(B.U. 11 maggio 1993, n. 21).
Artt. 1. - 3. [1]
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della
1. Con decorrenza dalla stagione invernale 1992/1993, il valore convenzionale di cui all'articolo 4, comma 2, della
1. Il termine indicato all'articolo 3, comma 1, della
1. Alla maggiore spesa per l'anno 1993 derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 50 milioni, si fa fronte con le disponibilità già iscritte ai capitoli 64600 e 64640 del bilancio della Regione per il medesimo anno.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[*] Legge regionale abrogata dall'art. 10 della
[1] Sostituiscono gli artt. 2, 3, 5 della