§ 5.18.64 – L.R. 26 marzo 1993, n. 15.
Interpretazione autentica e modificazioni della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, concernente: "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.18 turismo e industria alberghiera
Data:26/03/1993
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione autentica).
Art. 2.  (Proroga di termine).
Art. 3.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 5.18.64 – L.R. 26 marzo 1993, n. 15.

Interpretazione autentica e modificazioni della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, concernente: "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci".

(B.U. 6 aprile 1993, n. 15).

 

Art. 1. (Interpretazione autentica).

     1. Il termine di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, concernente "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci", è da considerarsi ordinatorio; la comunicazione indicata allo stesso comma deve comunque pervenire all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali prima dell'apertura al pubblico delle piste di sci.

 

     Art. 2. (Proroga di termine).

     1. Il termine di cui all'articolo 13, comma 2 della lr 9/1992 è prorogato al giorno 30 novembre 1994.

 

     Art. 3. (Dichiarazione di urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.