Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.18 turismo e industria alberghiera |
Data: | 26/03/1993 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Interpretazione autentica). |
Art. 2. (Proroga di termine). |
Art. 3. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 5.18.64 – L.R. 26 marzo 1993, n. 15.
Interpretazione autentica e modificazioni della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, concernente: "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci".
(B.U. 6 aprile 1993, n. 15).
Art. 1. (Interpretazione autentica).
1. Il termine di cui all'articolo 13, comma 1, della
1. Il termine di cui all'articolo 13, comma 2 della
Art. 3. (Dichiarazione di urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.