Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.18 turismo e industria alberghiera |
Data: | 23/12/1991 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. (Autorizzazione di spesa). |
Art. 2. (Variazioni di bilancio). |
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.18.55 – L.R. 23 dicembre 1991, n. 80. [1]
Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d'innevamento artificiale.
(B.U. 30 dicembre 1991, n. 57).
Art. 1. (Autorizzazione di spesa).
1. Limitatamente all'anno finanziario 1991 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per l'applicazione della
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1991 al capitolo 64540.
3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernenti:
a) "Auditorium e centro polivalente" (Area territorio - progetto "Aosta" - punto B. 3.3.): lire 1.200 milioni;
b) "Centro sportivo" (Area territorio - progetto "Aosta" - punto B. 3.4): lire 500 milioni.
4. A decorrere dall'anno 1992 alla determinazione degli oneri di cui alla
5. In deroga all'articolo 44, comma 5, della
Art. 2. (Variazioni di bilancio).
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:
Parte spesa
a) in diminuzione:
Cap. 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento lire 1.700.000.000
b) in aumento:
Cap. 64540 "Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti d'innevamento artificiale.
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 7 della