Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.18 turismo e industria alberghiera |
Data: | 31/01/1977 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Allo scopo di consentire un più efficace e incisivo intervento della Regione a favore di esercizi alberghieri nei quali sia stata prescritta dai competenti uffici l'esecuzione di lavori [...] |
Art. 2. La presente legge si applica alle domande che perverranno all'Amministrazione regionale sino a tutto il 31 dicembre 1978, data con la quale la legge stessa cesserà di avere efficacia |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...] |
§ 5.18.4 – L.R. 31 gennaio 1977, n. 12. [1]
Condizioni di maggior favore nella concessione di provvidenze per il turismo ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni - Capo II.
(B.U. 28 febbraio 1977, n. 2).
Allo scopo di consentire un più efficace e incisivo intervento della Regione a favore di esercizi alberghieri nei quali sia stata prescritta dai competenti uffici l'esecuzione di lavori preordinati all'adeguamento delle strutture ai fini della prevenzione antincendi e antinfortunistici in genere, viene istituito un trattamento di maggior favore riservato agli investimenti diretti a realizzare le prescrizioni di sicurezza sopracitate.
Pertanto, limitatamente alla spesa relativa a tali investimenti, le condizioni di concessione delle provvidenze di cui agli articoli 6 e 7 della
- tasso di interesse: 3 percento
- percentuale massima di mutuo concedibile: 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
I richiedenti devono dimostrare l'esistenza delle prescrizioni di cui al primo comma presentando idonea documentazione specifica in aggiunta alla documentazione ordinaria.
Rimangono immutate tutte le altre condizioni e modalità concernenti gli interventi contemplati negli articoli 6 e 7 della citata
La presente legge si applica alle domande che perverranno all'Amministrazione regionale sino a tutto il 31 dicembre 1978, data con la quale la legge stessa cesserà di avere efficacia.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 7 della