§ 5.18.4 – L.R. 31 gennaio 1977, n. 12.
Condizioni di maggior favore nella concessione di provvidenze per il turismo ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.18 turismo e industria alberghiera
Data:31/01/1977
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di consentire un più efficace e incisivo intervento della Regione a favore di esercizi alberghieri nei quali sia stata prescritta dai competenti uffici l'esecuzione di lavori [...]
Art. 2.      La presente legge si applica alle domande che perverranno all'Amministrazione regionale sino a tutto il 31 dicembre 1978, data con la quale la legge stessa cesserà di avere efficacia
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 5.18.4 – L.R. 31 gennaio 1977, n. 12. [1]

Condizioni di maggior favore nella concessione di provvidenze per il turismo ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni - Capo II.

(B.U. 28 febbraio 1977, n. 2).

 

Art. 1.

     Allo scopo di consentire un più efficace e incisivo intervento della Regione a favore di esercizi alberghieri nei quali sia stata prescritta dai competenti uffici l'esecuzione di lavori preordinati all'adeguamento delle strutture ai fini della prevenzione antincendi e antinfortunistici in genere, viene istituito un trattamento di maggior favore riservato agli investimenti diretti a realizzare le prescrizioni di sicurezza sopracitate.

     Pertanto, limitatamente alla spesa relativa a tali investimenti, le condizioni di concessione delle provvidenze di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni sono così modificate:

     - tasso di interesse: 3 percento

     - percentuale massima di mutuo concedibile: 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     I richiedenti devono dimostrare l'esistenza delle prescrizioni di cui al primo comma presentando idonea documentazione specifica in aggiunta alla documentazione ordinaria.

     Rimangono immutate tutte le altre condizioni e modalità concernenti gli interventi contemplati negli articoli 6 e 7 della citata legge 8 ottobre 1973, n. 33.

 

     Art. 2.

     La presente legge si applica alle domande che perverranno all'Amministrazione regionale sino a tutto il 31 dicembre 1978, data con la quale la legge stessa cesserà di avere efficacia.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.