Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.18 turismo e industria alberghiera |
Data: | 31/05/1956 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Le funzioni amministrative in materia di industria alberghiera e di turismo in Valle d'Aosta sono assunte dalla Regione e sono esercitate dall'Assessorato regionale per il Turismo, à sensi degli [...] |
Art. 2. Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi le materie relative al turismo, all'industria alberghiera e alla tutela e sviluppo dei luoghi di soggiorno e di turismo, la [...] |
Art. 3. Spetta all'Assessore regionale per il Turismo, previo parere favorevole della Giunta regionale, di riconoscere, con suo decreto, ad uno o più Comuni, alle borgate o frazioni o località loro, à [...] |
Art. 4. Le norme del precedente articolo 3 sono applicabili anche per la revoca e per le modificazioni delle dichiarazioni di riconoscimento e di delimitazione territoriale previste al precedente [...] |
Art. 5. Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il Turismo è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo |
Art. 6. Ai fini della applicazione delle norme e provvidenze varie concernenti lo sviluppo del turismo nonché lo sviluppo e l'esercizio dell'industria alberghiera, le località riconosciute di [...] |
Art. 7. La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 5.18.1 - Legge regionale 31 maggio 1956, n. 2. [1]
Norme in materia di industria alberghiera e di turismo.
(B.U. 5 giugno 1956).
Le funzioni amministrative in materia di industria alberghiera e di turismo in Valle d'Aosta sono assunte dalla Regione e sono esercitate dall'Assessorato regionale per il Turismo, à sensi degli articoli 2 e 4 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con
Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi le materie relative al turismo, all'industria alberghiera e alla tutela e sviluppo dei luoghi di soggiorno e di turismo, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tali materie, al Ministero per l'Interno e al Commissariato per il Turismo nonché al Ministro per l'Interno o al Commissario per il Turismo sono attribuite in Valle d'Aosta, rispettivamente, all'Assessorato regionale per il Turismo e all'Assessore regionale per il Turismo.
Spetta all'Assessore regionale per il Turismo, previo parere favorevole della Giunta regionale, di riconoscere, con suo decreto, ad uno o più Comuni, alle borgate o frazioni o località loro, à sensi e per gli effetti previsti dalle leggi, il carattere di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, oppure il carattere di località aventi particolare interesse turistico.
Con il medesimo decreto deve essere delimitato il territorio delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo e delle località aventi particolare interesse turistico.
Le norme del precedente articolo 3 sono applicabili anche per la revoca e per le modificazioni delle dichiarazioni di riconoscimento e di delimitazione territoriale previste al precedente articolo 3.
Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il Turismo è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.
Ai fini della applicazione delle norme e provvidenze varie concernenti lo sviluppo del turismo nonché lo sviluppo e l'esercizio dell'industria alberghiera, le località riconosciute di particolare interesse turistico sono assimilate e parificate alle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 7 della