§ 5.18.1 - Legge regionale 31 maggio 1956, n. 2.
Norme in materia di industria alberghiera e di turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.18 turismo e industria alberghiera
Data:31/05/1956
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Le funzioni amministrative in materia di industria alberghiera e di turismo in Valle d'Aosta sono assunte dalla Regione e sono esercitate dall'Assessorato regionale per il Turismo, à sensi degli [...]
Art. 2.      Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi le materie relative al turismo, all'industria alberghiera e alla tutela e sviluppo dei luoghi di soggiorno e di turismo, la [...]
Art. 3.      Spetta all'Assessore regionale per il Turismo, previo parere favorevole della Giunta regionale, di riconoscere, con suo decreto, ad uno o più Comuni, alle borgate o frazioni o località loro, à [...]
Art. 4.      Le norme del precedente articolo 3 sono applicabili anche per la revoca e per le modificazioni delle dichiarazioni di riconoscimento e di delimitazione territoriale previste al precedente [...]
Art. 5.      Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il Turismo è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo
Art. 6.      Ai fini della applicazione delle norme e provvidenze varie concernenti lo sviluppo del turismo nonché lo sviluppo e l'esercizio dell'industria alberghiera, le località riconosciute di [...]
Art. 7.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.18.1 - Legge regionale 31 maggio 1956, n. 2. [1]

Norme in materia di industria alberghiera e di turismo.

(B.U. 5 giugno 1956).

 

Art. 1.

     Le funzioni amministrative in materia di industria alberghiera e di turismo in Valle d'Aosta sono assunte dalla Regione e sono esercitate dall'Assessorato regionale per il Turismo, à sensi degli articoli 2 e 4 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

 

     Art. 2.

     Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie leggi le materie relative al turismo, all'industria alberghiera e alla tutela e sviluppo dei luoghi di soggiorno e di turismo, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tali materie, al Ministero per l'Interno e al Commissariato per il Turismo nonché al Ministro per l'Interno o al Commissario per il Turismo sono attribuite in Valle d'Aosta, rispettivamente, all'Assessorato regionale per il Turismo e all'Assessore regionale per il Turismo.

 

     Art. 3.

     Spetta all'Assessore regionale per il Turismo, previo parere favorevole della Giunta regionale, di riconoscere, con suo decreto, ad uno o più Comuni, alle borgate o frazioni o località loro, à sensi e per gli effetti previsti dalle leggi, il carattere di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, oppure il carattere di località aventi particolare interesse turistico.

     Con il medesimo decreto deve essere delimitato il territorio delle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo e delle località aventi particolare interesse turistico.

 

     Art. 4.

     Le norme del precedente articolo 3 sono applicabili anche per la revoca e per le modificazioni delle dichiarazioni di riconoscimento e di delimitazione territoriale previste al precedente articolo 3.

 

     Art. 5.

     Contro i provvedimenti dell'Assessore regionale per il Turismo è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

 

     Art. 6.

     Ai fini della applicazione delle norme e provvidenze varie concernenti lo sviluppo del turismo nonché lo sviluppo e l'esercizio dell'industria alberghiera, le località riconosciute di particolare interesse turistico sono assimilate e parificate alle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo.

 

     Art. 7.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.