§ 5.17.67 - Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 43.
Interventi regionali per favorire lo sviluppo della pratica del golf in Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.17 sport e tempo libero
Data:31/12/1999
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi per la realizzazione delle infrastrutture).
Art. 3.  (Manutenzione straordinaria e ripristino funzionale stagionale).
Art. 4.  (Caratteristiche delle infrastrutture).
Art. 5.  (Vincolo di destinazione e disponibilità delle aree).
Art. 6.  (Entità dei finanziamenti).
Art. 7.  (Modalità di presentazione delle domande).
Art. 8.  (Istruttoria delle domande).
Art. 9.  (Criteri di priorità).
Art. 10.  (Concessione dei finanziamenti).
Art. 11.  (Controlli sulla realizzazione degli interventi).
Art. 12.  (Non cumulabilità).
Art. 13.  (Norma finale).
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 15.  (Variazioni di bilancio).
Art. 16.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.17.67 - Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 43. [1]

Interventi regionali per favorire lo sviluppo della pratica del golf in Valle d'Aosta.

(B.U. 11 gennaio 2000, n. 2).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di riqualificare e ampliare l'offerta regionale di infrastrutture sportive, persegue la realizzazione e lo sviluppo, sul territorio valdostano, di impianti destinati alla pratica del golf, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Interventi per la realizzazione delle infrastrutture).

     1. La Regione promuove la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'adeguamento, il ripristino dei campi da golf e delle strutture complementari indispensabili alla loro funzionalità che siano di proprietà pubblica o acquisiti alla pubblica disponibilità per il periodo di vita utile delle infrastrutture.

     2. Al fine di permettere agli enti locali, in forma singola od associata, di porre in essere gli interventi di cui al comma 1, la Regione trasferisce agli stessi enti, nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge, risorse finanziarie atte a coprire parte dell'ammontare dei costi sostenuti.

     3. La Regione pone in essere gli interventi di cui al comma 1 anche mediante le procedure di cui al capo VI della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge in materia di lavori pubblici), come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, utilizzando a tale scopo le risorse previste dalla presente legge.

 

     Art. 3. (Manutenzione straordinaria e ripristino funzionale stagionale).

     1. La Regione concede contributi sulle spese relative al ripristino funzionale, da realizzarsi all'inizio della stagione, e alla manutenzione straordinaria dei campi da golf.

     2. Sono ammessi ai benefici di cui al comma 1 i soggetti che assicurano la gestione dei campi da golf.

     3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati nel rispetto delle regole del regime de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 6 marzo 1996, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996.

 

     Art. 4. (Caratteristiche delle infrastrutture).

     1. Gli impianti destinati alla pratica del gioco del golf devono essere realizzati nel rispetto dei criteri di omologabilità stabiliti dalla Federazione Italiana Golf.

     2. La creazione di campi da golf deve essere un'occasione per realizzare nuove aree a verde e, a tal fine, deve essere previsto uno studio di valorizzazione floristica e paesaggistica che faccia assumere al campo le caratteristiche di parco progettato in sintonia con le peculiarità del luogo.

     3. L'apertura e l'uso dei campi da golf deve essere garantita per un periodo non inferiore a due mesi all'anno.

 

     Art. 5. (Vincolo di destinazione e disponibilità delle aree).

     1. I campi da golf e le strutture complementari oggetto degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, devono restare vincolati alla destinazione d'uso per un periodo di almeno quindici anni dalla data di concessione del finanziamento regionale.

     2. Il vincolo di destinazione è trascritto con specifico atto pubblico, a cura e spese dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari; esso rende obbligatorio il mantenimento della destinazione d'uso degli immobili anche nei confronti degli eventuali aventi causa dei soggetti medesimi.

     3. L'eventuale modifica permanente, anche parziale, della destinazione d'uso delle aree e degli immobili soggetti a vincolo comporta la revoca dei finanziamenti, la conseguente restituzione delle somme corrisposte, maggiorate degli interessi legali, ed il pagamento di una penale pari al trenta per cento delle somme corrisposte.

     4. L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo, nel caso sia comprovata la non convenienza economico-produttiva dell'opera, è autorizzata dalla Giunta regionale previa restituzione delle somme corrisposte, maggiorate degli interessi legali, ed il pagamento di una penale pari al trenta per cento delle somme corrisposte.

     5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i loro aventi causa devono assicurare la piena funzionalità dell'attività golfistica per tutta la durata del vincolo previsto dal presente articolo; il mancato rispetto di tale obbligo comporta la revoca dei finanziamenti e la conseguente restituzione delle somme corrisposte, maggiorate degli interessi legali, ed il pagamento di una penale pari al trenta per cento delle somme corrisposte.

 

     Art. 6. (Entità dei finanziamenti).

     1. I finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa ammessa, e comunque nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio.

     2. L'importo ammesso al finanziamento regionale, indipendentemente dal costo complessivo, non può essere superiore alla somma di lire quattro miliardi (euro 2.065.827,60) per ogni campo da golf; per i campi da golf di nuova realizzazione tale importo non può essere superiore alla somma di lire venti miliardi (euro 10.329.137,98).

     3. Nei costi di realizzazione ammessi a finanziamento possono essere incluse le spese tecniche, fino al limite del sette per cento della spesa ammissibile.

     4. Per gli interventi di cui all'articolo 3, i contributi sono concessi secondo le seguenti modalità:

     a) una somma non superiore a lire cinquecento (euro 0,26) per ogni metro quadrato del campo. I metri quadrati sono calcolati moltiplicando la lunghezza del campo, omologata dalla Federazione Italiana Golf, per una larghezza media di quarantacinque metri;

     b) una somma non superiore a lire dieci milioni (euro 5.146,57) per ogni mese o frazione di mese superiore a venti giorni di effettivo funzionamento del campo da golf e delle strutture complementari indispensabili alla sua funzionalità, fermo restando l'obbligo di apertura del campo da golf per un periodo non inferiore a due mesi all'anno.

     5. La concessione dei contributi di cui al comma 4 è subordinata all'applicazione, da parte dei gestori, di tariffe ridotte, a favore di particolari fasce di utenti, stabilite in apposita convenzione con la Regione approvata con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7. (Modalità di presentazione delle domande).

     1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, corredata di:

     a) relazione tecnico-descrittiva, comprendente la valutazione delle potenzialità di crescita dell'attività in relazione allo sviluppo turistico della zona in cui si intende realizzare l'intervento e una stima delle utenze;

     b) preventivo di spesa dettagliato per voci;

     c) piano finanziario con indicazione degli oneri di costruzione e degli oneri di gestione;

     d) planimetrie ed estratti catastali;

     e) progetto definitivo dell'opera, se soggetta a concessione edilizia;

     f) dichiarazione del Comune o dei Comuni territorialmente interessati, attestante la conformità delle opere agli strumenti urbanistici.

     2. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3, i soggetti interessati devono presentare, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, domanda alla struttura regionale di cui al comma 1, corredata di:

     a) planimetria con indicazione dei metri quadrati, calcolati come previsto all'articolo 6, comma 4, lettera a);

     b) documento da cui risulti l'omologazione del campo;

     c) dichiarazione dalla quale risulti:

     1) il periodo di effettivo funzionamento del campo da golf;

     2) il rispetto delle tariffe previste nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 5.

 

     Art. 8. (Istruttoria delle domande).

     1. Per le domande di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 2, la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, verifica l'ammissibilità formale e le voci di spesa.

     2. Per i contributi di cui all'articolo 3, la struttura regionale competente di cui al comma 1 verifica l'ammissibilità formale delle domande entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle stesse.

 

     Art. 9. (Criteri di priorità).

     1. I finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, per gli interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità dei campi esistenti, sono concessi nel seguente ordine:

     a) interventi di ripristino per danni causati da eccezionali avversità atmosferiche;

     b) interventi di adeguamento alle normative vigenti;

     c) interventi di ampliamento o di ristrutturazione;

     d) interventi di realizzazione e adeguamento di impianti di irrigazione;

     e) interventi relativi alle strutture complementari indispensabili alla funzionalità dei campi da golf.

 

     Art. 10. (Concessione dei finanziamenti).

     1. I finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, e i contributi di cui all'articolo 3 sono concessi dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 11. (Controlli sulla realizzazione degli interventi).

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero verifica la regolarità della documentazione di spesa prodotta a consuntivo nonché l'avvenuto rilascio della concessione edilizia, qualora richiesta dalla normativa vigente; la liquidazione ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, può avvenire anche in acconto sul finanziamento totale dell'opera, sulla base di stati di avanzamento dei lavori e previo controllo degli stessi.

     2. L'erogazione dei finanziamenti a saldo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, è subordinata all'accertamento dell'avvenuta omologazione dei campi da golf da parte della Federazione Italiana Golf.

     3. Per i contributi di cui all'articolo 3, il dirigente della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero eroga, con proprio provvedimento ed entro il termine di trenta giorni dalla data di apertura della struttura golfistica, un acconto pari al sessanta per cento del contributo concesso dalla Giunta regionale. Il saldo del contributo è erogato entro trenta giorni dalla data di chiusura della struttura golfistica, previa verifica del periodo di effettivo funzionamento e dell'applicazione delle tariffe previste nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 5, salvo il recupero di eventuali somme non spettanti.

 

     Art. 12. (Non cumulabilità).

     1. I finanziamenti e i contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per gli stessi interventi.

 

          Art. 13. (Norma finale).

     1. Per l'anno 1999 la data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 3 è fissata in quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 6 miliardi (euro 3.098.741,39) per il triennio 1999/2001, che grava sui capitoli di nuova istituzione 64940 e 64945.

     2. Alla copertura dell'onere di lire 2 miliardi annui per gli anni 1999, 2000 e 2001 si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio della Regione pluriennale 1999/2001 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto B.2.4 "Infrastrutture per il golf" dell'allegato n. 1 al bilancio medesimo.

     3. A decorrere dall'anno 2002 l'eventuale onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

 

     Art. 15. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

     a) in diminuzione:

     Capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

     anno 1999 lire 2.000.000.000

     anno 2000 lire 2.000.000.000

     anno 2001 lire 2.000.000.000;

     b) in aumento:

     programma regionale: 2.2.2.12.

     codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.24.

     Capitolo 64945 (di nuova istituzione)

     "Finanziamenti per gli investimenti relativi alle strutture golfistiche"

     anno 1999 lire 1.500.000.000

     anno 2000 lire 1.500.000.000

     anno 2001 lire 1.500.000.000

     programma regionale: 2.2.2.12.

     codificazione: 1.1.1.6.3.2.10.24.

     Capitolo 64940 (di nuova istituzione)

     "Contributi nelle spese di ripristino funzionale e manutenzione dei campi da golf"

     anno 1999 lire 500.000.000

     anno 2000 lire 500.000.000

     anno 2001 lire 500.000.000.

 

     Art. 16. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 29 giugno 2007, n. 16.