§ 5.13.36 - L.R. 1 febbraio 2010, n. 3.
Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.13 foreste e territori montani
Data:01/02/2010
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Valorizzazione, manutenzione e cura delle foreste)
Art. 3.  (Iniziative per la valorizzazione della multifunzionalità delle foreste)
Art. 4.  (Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi)
Art. 5.  (Presentazione delle domande e istruttoria)
Art. 6.  (Vincolo di destinazione e di alienazione)
Art. 7.  (Controlli)
Art. 8.  (Revoca)
Art. 9.  (Rinvio)
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.13.36 - L.R. 1 febbraio 2010, n. 3.

Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste.

(B.U. 16 febbraio 2010, n. 7)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina gli aiuti regionali diretti alla conservazione, al miglioramento, allo sviluppo e alla cura delle foreste, al fine di incrementare e tutelare le loro funzioni ecologiche e protettive e la loro dimensione culturale e sociale. Gli aiuti sono concessi in conformità a quanto previsto nella comunicazione della Commissione europea (2006/C 319/01), del 27 dicembre 2006, relativa agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

 

2. Gli aiuti consistono in contributi in conto capitale o in interventi diretti. L'intensità degli aiuti è calcolata in equivalente sovvenzione lorda.

 

3. Possono accedere agli aiuti i titolari di diritti reali o personali di godimento di aree boschive, siano essi soggetti pubblici o privati, singolarmente o in forma associata, e gli altri soggetti indicati nella presente legge.

 

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), la concessione degli aiuti di cui alla presente legge spetta alla Regione.

 

     Art. 2. (Valorizzazione, manutenzione e cura delle foreste)

1. Al fine di preservare, rafforzare o ripristinare le funzioni ecologiche e protettive delle foreste e sostenere la loro biodiversità, possono essere concessi aiuti per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione delle seguenti iniziative:

 

a) tagli, cure colturali, potature, sfolli, diradamenti, impianti, ivi comprese le spese tecniche di progettazione e direzione lavori dei predetti interventi;

 

b) interventi di imboschimento, ad esclusione degli imboschimenti con specie coltivate a breve termine, diretti all'aumento della copertura forestale, in particolar modo quando si tratti di interventi volti ad ovviare a problematiche di dissesto superficiale e di erosione, alla promozione della biodiversità, alla creazione di aree boschive per fini ricreativi liberamente accessibili al pubblico e alla promozione della funzione protettiva delle foreste.

 

2. La Regione può provvedere direttamente, tramite la struttura regionale competente in materia di foreste, di seguito denominata struttura competente, ad eseguire le iniziative di cui al comma 1, qualora per motivata necessità sia opportuno intervenire urgentemente a difesa della stabilità ecologica, fitosanitaria ed idrogeologica dei popolamenti forestali su superfici di estensione elevata.

 

3. Possono essere concessi aiuti anche per gli interventi finalizzati alla formazione di titolari di diritti reali o personali di godimento di aree boschive e addetti forestali e per i servizi di consulenza forniti da terzi, ivi compresi quelli concernenti la predisposizione di piani aziendali, piani di gestione forestale e gli studi di fattibilità, nonché alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere, purché tali iniziative soddisfino le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

 

4. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi sino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile.

 

     Art. 3. (Iniziative per la valorizzazione della multifunzionalità delle foreste)

1. Al fine di garantire le funzioni ecologiche, paesaggistiche, protettive e ricreative delle foreste, possono essere concessi aiuti per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione delle seguenti iniziative:

 

a) costruzione, miglioramento e manutenzione di strade forestali e di altre infrastrutture dirette a garantire la multifunzionalità delle foreste con particolare riguardo all'accesso gratuito del pubblico alle foreste e alle infrastrutture per fini ricreativi, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17 (Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione), e le eventuali ulteriori limitazioni specificamente previste per esigenze di sicurezza o per garantire la salvaguardia delle aree maggiormente sensibili dal punto di vista ambientale;

 

b) ripristino e manutenzione di sentieri, di elementi caratteristici del paesaggio e di habitat naturali per gli animali;

 

c) realizzazione di materiale e iniziative di informazione e divulgazione inerenti alle foreste, purché non contenenti riferimenti a prodotti o produttori determinati, né promozione di prodotti regionali o statali;

 

d) acquisto di superfici forestali destinate o da destinare, nell'ambito di un obbligo statutario o contrattuale, integralmente a zone di protezione naturale.

 

2. La Regione può provvedere direttamente, tramite la struttura competente, ad eseguire le iniziative di cui al comma 1, sulla base dei criteri da definire con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

 

3. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi sino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile.

 

     Art. 4. (Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi)

1. Al fine di preservare il patrimonio forestale e garantirne il mantenimento delle sue funzioni, possono essere concessi aiuti per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione delle seguenti iniziative:

 

a) interventi di prevenzione, eradicazione e trattamento delle fitopatie;

 

b) interventi volti a mitigare gli effetti provocati dall'inquinamento atmosferico, da animali, da tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili, ivi comprese la pianificazione, progettazione e direzione lavori dei predetti interventi;

 

c) interventi per compensare la perdita di alberi e per le spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto per ordine della struttura competente ai fini della lotta contro la malattia o i parassiti o distrutto da animali, ivi comprese la pianificazione, progettazione e direzione lavori dei predetti interventi.

 

2. Per quanto concerne l'introduzione di mezzi preventivi a difesa e tutela dei boschi dagli incendi, possono essere concessi aiuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:

 

a) costruzione, sistemazione e ripristino di viabilità forestale con funzioni antincendio;

 

b) realizzazione di ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

 

c) costruzione, sistemazione e ripristino di serbatoi d'acqua, invasi, canalizzazioni e impianti idraulici loro annessi, infrastrutture per la lotta aerea agli incendi boschivi.

 

3. La Regione, al fine di prevenire o limitare possibili danni gravi ed estesi al patrimonio forestale, può provvedere direttamente, tramite la struttura competente, a realizzare su proprietà pubblica o privata, le iniziative di cui ai commi 1 e 2, qualora per motivata necessità sia opportuno intervenire urgentemente a difesa della stabilità ecologica, fitosanitaria ed idrogeologica dei popolamenti forestali.

 

4. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi sino alla misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile.

 

     Art. 5. (Presentazione delle domande e istruttoria)

1. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti di cui alla presente legge sono presentate alla struttura competente.

 

2. La struttura competente verifica la completezza e la regolarità delle domande, ne valuta l'ammissibilità e dispone, con provvedimento del dirigente responsabile, la concessione o il diniego degli aiuti.

 

3. Le iniziative ammesse ad aiuto devono essere avviate successivamente all'adozione del relativo provvedimento di concessione.

 

4. L'erogazione degli aiuti è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario.

 

     Art. 6. (Vincolo di destinazione e di alienazione)

1. I beneficiari non possono mutare la destinazione o l'uso dichiarati, né alienare o cedere i beni oggetto di aiuto, separatamente dall'azienda, prima che siano decorsi:

 

a) cinque anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se si tratta di impianti ed attrezzature mobili;

 

b) quindici anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se si tratta di impianti ed attrezzature fissi ovvero di interventi relativi a beni immobili.

 

2. A richiesta del beneficiario, la Giunta regionale, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi, può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, la cessione dei beni oggetto di aiuto ovvero il mutamento della destinazione o dell'uso dichiarati, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica.

 

     Art. 7. (Controlli)

1. Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di aiuto, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, la struttura competente effettua controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente ai luoghi interessati e prendere visione della documentazione necessaria.

 

     Art. 8. (Revoca)

1. La struttura competente dispone, con provvedimento del dirigente responsabile, la revoca degli aiuti qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi previsti dalla presente legge o dai provvedimenti attuativi della medesima. In particolare, gli aiuti sono revocati qualora il beneficiario:

 

a) violi i divieti di cui all'articolo 6, comma 1;

 

b) non ultimi le iniziative concernenti beni mobili entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto;

 

c) non ultimi le iniziative concernenti beni immobili entro i termini massimi stabiliti, in relazione a ciascuna tipologia di iniziativa, dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 1, comunque non superiori a cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;

 

d) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto stabilito nel provvedimento di concessione.

 

2. L'aiuto è inoltre revocato qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari ai fini dell'ottenimento del medesimo, nonché qualora, decorso un anno dalla data di concessione dell'aiuto, l'iniziativa non sia stata ancora avviata.

 

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare dell'aiuto eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione dell'aiuto e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'aiuto.

 

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

 

5. La revoca dell'aiuto può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

 

     Art. 9. (Rinvio) [1]

1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, le spese ammissibili per gli aiuti previsti dalla presente legge e ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dell’aiuto, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell’erogazione dell’aiuto.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 2.433.000 per l'anno 2010 e in annui euro 2.933.000 a decorrere dall'anno 2011.

 

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2010/2012 nell'Area omogenea 1.14.05 (Tutela risorse forestali e faunistiche) e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

 

a) nell'UPB 1.16.2.20 (Fondo globale di investimento) per annui euro 1.200.000 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.1. (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste) dell'allegato 2/B al bilancio medesimo;

 

b) nell'UPB 1.14.05.20 (Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico - investimenti) per euro 1.233.000 per l'anno 2010 e annui euro 1.733.000 per gli anni 2011 e 2012.

 

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.