Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.7 bonifica |
Data: | 11/08/1981 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse del consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud, con sede in comune di Saint - Vincent, [...] |
Art. 2. La concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata |
Art. 3. Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'assessore alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto [...] |
Art. 4. Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in annue L. [...] |
Art. 5. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981, sono apportate le seguenti variazioni |
§ 5.7.17 - Legge regionale 11 agosto 1981, n. 51. [1]
Concessione di garanzia fidejussoria della Regione presso l'istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del "consorzio di miglioramento fondiario ru Courtaud" con sede in comune di Saint-Vincent.
(B.U. 21 ottobre 1981, n. 14).
La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse del consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud, con sede in comune di Saint - Vincent, costituito con DPR, fino alla concorrenza massima di Lire 320.000.000, per la stipulazione di un mutuo integrativo di L. 248.000.000, da contrarre dal consorzio con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, in conformità dell'articolo 35 IV e V comma della
La garanzia è della durata di anni 20, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante. Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
La concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:
- all'impegno da parte del consorzio di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale;
- all'impegno, da parte del consorzio di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di ricostruzione del canale Ru Courtaud, come da progetto approvato dalla Regione e dal ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'articolo 35 della
- all'impegno, da parte dell'Istituto mutuante, di trasmettere all'Amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al consorzio.
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'assessore alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione. La Giunta regionale, è altresì autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.
Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in annue L. 2.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per l'esercizio 1981 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050: "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981.
Per gli anni 1982- 1983 con le disponibilità relative a "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1981- 1983.
Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981, sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione: diminuzione
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 2.000.000
Variazione: aumento
Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative LR primo aprile 1975, n. 7 L. 2.000.000
Nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981, approvato con
- garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, per l'assunzione di un mutuo bancario da parte del Consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud con sede in comune di Saint - Vincent.
[1] Abrogata dall'art. 3 della