Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.5 artigianato |
Data: | 17/06/1988 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. (Norme finanziarie). |
Art. 3. (Variazioni di bilancio). |
§ 5.5.29 - Legge regionale 17 giugno 1988, n. 50. [1]
Modificazione della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane.
(B.U. 11 luglio 1988, n. 15, S.S. 15 luglio 1988, n. 1).
Art. 2. (Norme finanziarie).
1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 600 milioni graverà sul capitolo 36660 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1988.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per L. 600 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio di previsione per l'anno 1988 relativo alla costruzione della rete di distribuzione del gas metano; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 1.400 milioni.
3. A decorrere dall'anno 1989 gli oneri saranno determinati con legge finanziaria di cui all'articolo 19 della
Art. 3. (Variazioni di bilancio).
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
in diminuzione
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo
(Spese di investimento) L. 600.000.000
in aumento
Cap. 36660 "Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane".
- Lr 6 giugno 1977 n. 41 articolo 1
- Lr 9 giugno 1981 n. 30 articolo 1
- Lr 6 agosto 1985 n. 60
- Lr 17 giugno 1988, n. 50 L. 600.000.000
2. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della
[2] Sostituisce l'art. 1 della