§ 5.5.29 - Legge regionale 17 giugno 1988, n. 50.
Modificazione della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.5 artigianato
Data:17/06/1988
Numero:50


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Norme finanziarie).
Art. 3.  (Variazioni di bilancio).


§ 5.5.29 - Legge regionale 17 giugno 1988, n. 50. [1]

Modificazione della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane.

(B.U. 11 luglio 1988, n. 15, S.S. 15 luglio 1988, n. 1).

 

     Art. 1. [2]

 

     Art. 2. (Norme finanziarie).

     1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 600 milioni graverà sul capitolo 36660 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1988.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per L. 600 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio di previsione per l'anno 1988 relativo alla costruzione della rete di distribuzione del gas metano; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 1.400 milioni.

     3. A decorrere dall'anno 1989 gli oneri saranno determinati con legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

 

     Art. 3. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte Spesa

     in diminuzione

     Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo

     (Spese di investimento) L. 600.000.000

     in aumento

     Cap. 36660 "Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane".

     - Lr 6 giugno 1977 n. 41 articolo 1

     - Lr 9 giugno 1981 n. 30 articolo 1

     - Lr 6 agosto 1985 n. 60

     - Lr 17 giugno 1988, n. 50 L. 600.000.000

     2. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.

[2] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 6 giugno 1977, n. 41.