§ 5.3.24 – L.R. 18 dicembre 1987, n. 103.
Autorizzazione di maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.3 alpinismo
Data:18/12/1987
Numero:103

§ 5.3.24 – L.R. 18 dicembre 1987, n. 103.

Autorizzazione di maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la concessione di provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine).

(B.U. 11 gennaio 1988, n. 1, S.S. 21 gennaio 1988, n. 4).

 

(Legge abrogata dall’art. 9 della L.R. 14 ottobre 2002, n. 19).