§ 5.2.83 - L.R. 18 novembre 2005, n. 28.
Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d’origine [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:18/11/2005
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 6)
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 3.  (Disposizione transitoria)


§ 5.2.83 - L.R. 18 novembre 2005, n. 28.

Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d’origine protette), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21.

(B.U. 13 dicembre 2005, n. 52).

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 6)

     1. L’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d’origine protette), come modificato dall’articolo 54 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21, è sostituito dal seguente:

     «Art. 6. (Interventi finanziari)

     1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai produttori per coprire i costi dei controlli effettuati a garanzia dell’autenticità delle DOP o IGP, la Regione concede loro un contributo annuale temporaneo e decrescente, ridotto progressivamente in modo da essere azzerato nei sei anni solari successivi all’attivazione dei sistemi di controllo.

     2. I contributi previsti al comma 1 possono essere erogati anche a favore dei Consorzi riconosciuti di cui all’articolo 10, qualora rappresentino i propri associati e per conto di essi sostengano le spese.

     3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel primo anno, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammessa. Negli anni successivi, la percentuale di intervento è ridotta progressivamente fino al:

     a) 90 per cento nel secondo anno;

     b) 80 per cento nel terzo anno;

     c) 70 per cento nel quarto anno;

     d) 60 per cento nel quinto anno;

     e) 50 per cento nel sesto anno, per poi essere ridotta a zero.

     4. Per poter accedere ai contributi di cui al comma 1, le domande devono essere relative ai cicli di controlli effettuati fino all’anno 2011. I contributi cessano nell’anno 2017.

     5. Rientrano nella spesa ammessa i costi sostenuti dai produttori per le visite ispettive effettuate dagli organismi privati autorizzati o da autorità di controllo pubbliche designate. La spesa ammessa non può superare l’importo massimo previsto dal tariffario degli organismi privati autorizzati.

     6. Le visite ispettive ammesse a contributo non possono essere più di due all’anno.».

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie)

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 5.000 a decorrere dall’anno 2005.

     2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle d’Aosta), nello stato di previsione della spesa, sia del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004/2006, sia del bilancio per l’anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell’obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica).

     3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione di euro 5.000 delle risorse iscritte al capitolo 42360 «Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)» dello stesso obiettivo programmatico e degli stessi bilanci di cui al comma 2.

     4. Per l’applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. (Disposizione transitoria)

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a coloro che usufruiscono già degli aiuti di cui alla l.r. 13/2001, limitatamente agli anni mancanti al compimento del periodo di sei anni, con una riduzione annuale della percentuale di intervento pari al 10%.