Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.2 agricoltura |
Data: | 23/05/1997 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. 1. L'onere previsto dalla presente legge graverà sugli stanziamenti già iscritti al cap. 41720 (Contributi nel settore del miglioramento fondiario) |
§ 5.2.70 - Legge regionale 23 maggio 1997, n. 19. [1]
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), già modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 62, 13 giugno 1991, n. 19, 23 dicembre 1991, n. 84 e 28 febbraio 1994, n. 5.
(B.U. 3 giugno 1997, n. 25).
1. L'onere previsto dalla presente legge graverà sugli stanziamenti già iscritti al cap. 41720 (Contributi nel settore del miglioramento fondiario).
[1] Abrogata dall'art. 78 della
[2] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 6 della
[3] Sostituisce l'art. 7 della
[4] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 11 della