§ 4.15.107 - L.R. 21 luglio 2009, n. 22.
Soppressione dell'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA), abrogazione della legge regionale 27 luglio 2001, n. 12 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.15 istruzione pubblica
Data:21/07/2009
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Soppressione dell'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta)
Art. 2.  (Biblioteca dell'Istituto)
Art. 3.  (Personale)
Art. 4.  (Abrogazione)
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 6.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 4.15.107 - L.R. 21 luglio 2009, n. 22.

Soppressione dell'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA), abrogazione della legge regionale 27 luglio 2001, n. 12 "Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRRSAE" e modificazione di leggi in materia di istruzione.

(B.U. 4 agosto 2009, n. 31)

 

Art. 1. (Soppressione dell'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta)

1. L'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA), di seguito denominato Istituto, è soppresso e i suoi organi sono sciolti, a decorrere dal 1° settembre 2009.

 

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, provvede alla risoluzione del contratto del direttore, alla nomina di un commissario straordinario per la liquidazione dell'Istituto e alla fissazione del compenso dello stesso.

 

3. Le funzioni e i compiti già spettanti all'Istituto sono esercitati direttamente dall'Assessorato competente in materia di istruzione, nell'ambito delle attività di supporto all'autonomia scolastica e all'innovazione di cui all'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 "Autonomia delle istituzioni scolastiche", e dei servizi educativi dell'Assessorato stesso.

 

4. L'articolo 20 della legge regionale 19/2000 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 20. (Funzioni di supporto)

1. Le funzioni di supporto all’attuazione dell’autonomia scolastica e alla realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione metodologico-didattica e degli ordinamenti degli studi sono esercitate, nell’ambito delle rispettive competenze, dagli uffici di supporto all’autonomia scolastica e dagli altri uffici dell’assessorato competente in materia di istruzione, in raccordo con le agenzie formative del territorio e con gli analoghi organismi operanti a livello statale, nonché, nel rispetto dell’autonomia dell’ateneo, con l’Università della Valle d’Aosta.

 

5. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 19/2000, le parole "all’ufficio ispettivo tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "agli uffici di supporto all’autonomia scolastica".

 

     Art. 2. (Biblioteca dell'Istituto)

1. Al fine di garantire una maggiore diffusione del servizio su tutto il territorio regionale, la biblioteca dell'Istituto confluisce in uno specifico settore dei Servizi bibliotecari regionali.

 

     Art. 3. (Personale)

1. Per la valorizzazione della professionalità acquisita nelle attività svolte in seno all'Istituto, il personale con funzioni di direttore e quello con compiti di ricerca cessato dall'assegnazione al predetto Istituto a seguito della soppressione di cui all'articolo 1 è utilizzato, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 19/2000, presso l'Assessorato competente in materia di istruzione nell'ambito dei servizi di supporto all'autonomia scolastica e nel limite complessivo del 50% del contingente di personale già previsto per l'Istituto.

 

2. A tal fine il numero delle utilizzazioni di cui al comma secondo dell'articolo 15 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 "Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche", è ridefinito in un massimo di 47 unità ed il contingente di personale fissato all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 19/2000, è rideterminato in un massimo di 27 unità.

 

3. Il personale di cui al comma 1 che non intende essere utilizzato presso l'Assessorato competente in materia di istruzione in compiti di ricerca è tenuto a richiedere la cessazione dal collocamento fuori ruolo e la restituzione ai ruoli di provenienza, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

4. Il personale amministrativo del ruolo unico regionale in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato nell'ambito delle strutture dirigenziali dell'Assessorato competente in materia di istruzione.

 

     Art. 4. (Abrogazione)

1. La legge regionale 27 luglio 2001, n. 12 "Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE) in Istituto di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRRSAE", è abrogata.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è determinato in euro 136.867 per l'anno 2009 e annui euro 237.885 a decorrere dall'anno 2010.

 

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 1.2.2. (Personale direttivo e docente delle scuole regionali), 1.3.2. (Comitati e commissioni), 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi), 2.2.4.01. (Istruzione e cultura - Funzionamento scuole) e 2.2.4.06 (Attività culturali e scientifiche).

 

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nell'obiettivo programmatico 2.2.4.06. (Attività culturali e scientifiche), al capitolo 57470 (Finanziamento a favore dell'IRRE della Valle d'Aosta).

 

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Satuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.