Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.15 istruzione pubblica |
Data: | 23/12/1972 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. La maggiore spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio regionale, prevista in massime Lire seimilionicinquecentomila, sarà imputata al capitolo 594 [...] |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, [...] |
§ 4.15.22 - Legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48.
Modificazioni all'articolo 1 della legge 10 gennaio 1961 n. 1 e successive modificazioni, concernente la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex - insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta.
(B.U. 28 dicembre 1972, n. 13).
La maggiore spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio regionale, prevista in massime Lire seimilionicinquecentomila, sarà imputata al capitolo 594 ("Indennità, compensi, premi e assegno di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole Sussidiate") del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1972 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi, il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire seimilionicinquecentomila.
Per l'anno finanziario 1972 è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 594 del bilancio preventivo della Regione da lire trentacinquemilioni a Lire quarantunomilionicinquecentomila mediante prelievo della somma di Lire seimilionicinquecentomila dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento " - Spese correnti - Allegato E).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con
[1] Modifica l'art. 1 della