§ 4.11.31 - L.R. 28 aprile 2011, n. 7.
Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.11 formazione professionale
Data:28/04/2011
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell'articolo 2bis nella legge regionale 28 giugno 1991, n. 20)
Art. 2.  (Inserimento dell'articolo 2ter nella l.r. 20/1991)
Art. 3.  (Abrogazioni)


§ 4.11.31 - L.R. 28 aprile 2011, n. 7.

Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica).

(B.U. 10 maggio 2011, n. 19)

 

Art. 1. (Inserimento dell'articolo 2bis nella legge regionale 28 giugno 1991, n. 20)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), è inserito il seguente:

 

"Art. 2 bis.

1. Sono organi della Fondazione:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il revisore dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, è composto dall'assessore regionale competente in materia di turismo, in qualità di presidente, al quale spetta la rappresentanza legale della Fondazione, e da due membri nominati con deliberazione della Giunta regionale che durano in carica cinque anni.

3. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della Fondazione è affidato ad un revisore dei conti, nominato con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro.

4. Al revisore dei conti spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5. Il consiglio di amministrazione ed il revisore dei conti trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.".

 

     Art. 2. (Inserimento dell'articolo 2ter nella l.r. 20/1991)

1. Dopo l'articolo 2bis della l.r. 20/1991, introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

 

"Art. 2 ter.

1. Il direttore della Fondazione, nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, è scelto tra soggetti in possesso di idonei titoli e di comprovata esperienza nella gestione di enti di rilevanza territoriale ed economica.

2. Il direttore:

a) collabora con il presidente e il consiglio di amministrazione all'individuazione e all'attuazione delle iniziative fondamentali da intraprendere per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) propone agli organi della Fondazione iniziative e progetti rilevanti per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

c) partecipa ai lavori degli organi della Fondazione, senza diritto di voto;

d) provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, della quale è tenuto ad assicurare la conformità agli obiettivi fissati e agli indirizzi impartiti dal consiglio di amministrazione.

3. Spettano, in particolare, al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli altri organi della Fondazione, compresa l'adozione degli atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno e di quelli concernenti la gestione del personale.".

 

     Art. 3. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

a) le lettere d), e), f) e l) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20/1991;

b) la legge regionale 24 agosto 1992, n. 52.