§ 4.7.18 - Legge regionale 7 maggio 1990, n. 28.
Censimento e catalogazione dei beni culturali sul territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.7 beni culturali
Data:07/05/1990
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Valle d'Aosta, allo scopo di meglio tutelare il proprio patrimonio storico-culturale e nel contempo di diffonderne la conoscenza, promuove l'azione sistematica di censimento e [...]
Art. 2.      1. Il coordinamento dell'azione di censimento e catalogazione nel quadro più ampio delle attività di conoscenza e tutela dei beni culturali è assicurato dalla Soprintendenza regionale per i Beni [...]
Art. 3.      1.
Art. 4.      1. La Regione può concedere contributi ad Enti locali ed Associazioni che svolgono attività di censimento dei beni culturali esistenti sul territorio della regione, a condizione che essi [...]
Art. 5.      1. L'onere derivante dall'art. 3, valutato in lire 1.500.000.000 annue, graverà sul capitolo, di nuova istituzione, n. 46710 "Convenzione per il completamento del catalogo dei beni culturali" [...]
Art. 6.      1. Alla "Parte spesa" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 7.      1. L'onere derivante dall'articolo 4, valutato in lire 20.000.000, graverà sul capitolo n. 47100 "Spese per contributi ad Enti ed Associazioni per ricerche, studi, pubblicazioni, attività [...]


§ 4.7.18 - Legge regionale 7 maggio 1990, n. 28.

Censimento e catalogazione dei beni culturali sul territorio regionale.

(B.U. 15 maggio 1990, n. 20).

 

Art. 1.

     1. La Regione Valle d'Aosta, allo scopo di meglio tutelare il proprio patrimonio storico-culturale e nel contempo di diffonderne la conoscenza, promuove l'azione sistematica di censimento e catalogazione di beni culturali.

 

     Art. 2.

     1. Il coordinamento dell'azione di censimento e catalogazione nel quadro più ampio delle attività di conoscenza e tutela dei beni culturali è assicurato dalla Soprintendenza regionale per i Beni Culturali ed Ambientali, la quale propone annualmente alla Giunta regionale un piano di rilevazione.

     2. Le operazioni previste nel piano, approvato dalla Giunta regionale previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti, sono curate dalla struttura regionale competente in materia di catalogazione dei beni culturali, la quale indirizza e controlla la metodologia delle operazioni di rilevamento ed assicura la compatibilità dei dati assunti con le disposizioni dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di consentire lo scambio di informazioni [1].

     3. In relazione a quanto disposto dal comma secondo, la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con il Ministero un'apposita convenzione.

     4. Al Servizio Documentazione e Catalogo è fatto altresì carico di promuovere e agevolare lo scambio di dati e informazioni con le regioni transfrontaliere dell'arco alpino.

 

     Art. 3.

     1. Le operazioni di censimento e catalogo possono anche essere affidate a singoli professionisti o società qualificate nel settore, mediante convenzione con gli stessi, approvata dalla Giunta regionale previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti [2].

     2. La convenzione deve regolare, oltre i rapporti economici e i controlli sulla qualità dei dati, l'eventuale uso delle strutture, delle strumentazioni e delle informazioni in possesso della Regione.

     3. Tutti i materiali grafici, fotografici, documentari prodotti rimangono di proprietà della Regione, la quale in ragione dell'opportunità può disporne la pubblica consultazione o la pubblicazione, fatto salvo l'obbligo inerente alla citazione dell'autore secondo quanto disposto dalla legge in materia di opere dell'ingegno e dell'arte.

 

     Art. 4.

     1. La Regione può concedere contributi ad Enti locali ed Associazioni che svolgono attività di censimento dei beni culturali esistenti sul territorio della regione, a condizione che essi adottino le metodologie previste dal Servizio Documentazione e Catalogo, in modo da agevolare l'integrazione e circolazione di dati sul controllo regionale e garantire la comunicazione col sistema nazionale.

 

     Art. 5.

     1. L'onere derivante dall'art. 3, valutato in lire 1.500.000.000 annue, graverà sul capitolo, di nuova istituzione, n. 46710 "Convenzione per il completamento del catalogo dei beni culturali" del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     2. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 2, si provvede:

     a) per l'anno 1990, con il prelievo di lire 1.500.000.000 dallo stanziamento previsto al cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)" del bilancio per l'anno corrente, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 8 del bilancio medesimo (Interventi finanziari per il completamento del catalogo dei beni culturali);

     b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo di lire 3.000.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.4.09 (Attività culturali - musei, beni culturali ed ambientali) del bilancio pluriennale della Regione 1990-1992.

 

     Art. 6.

     1. Alla "Parte spesa" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti modifiche:

     in diminuzione

     Cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) L. 1.500.000.000

     in aumento

     Cap. 46710 (di nuova istituzione)

     "Convenzioni per il completamento del catalogo dei beni culturali"

     (programma regionale 2.2.4.09.

     codificazione 2.1.1.4.2.2.6.6.9.) L. 1.500.000.000

 

     Art. 7.

     1. L'onere derivante dall'articolo 4, valutato in lire 20.000.000, graverà sul capitolo n. 47100 "Spese per contributi ad Enti ed Associazioni per ricerche, studi, pubblicazioni, attività espositive relative ai beni culturali", che presenta la necessaria disponibilità.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.

[2] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.