§ 4.6.39 - L.R. 2 marzo 2010, n. 5.
Modificazioni alla legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno").


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.6 attività culturali
Data:02/03/2010
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33)
Art. 2.  (Disposizioni transitorie)
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 4.6.39 - L.R. 2 marzo 2010, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno").

(B.U. 9 marzo 2010, n. 10)

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno"), le parole: "dal Consiglio regionale, in misura di due per la maggioranza e uno per la minoranza" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale".

 

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/1991 è sostituita dalla seguente:

 

"c) l'organo di revisione, nominato dalla Giunta regionale, può essere costituito in forma collegiale o monocratica; lo Statuto ne prevede la composizione e la durata;".

 

     Art. 2. (Disposizioni transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organo di amministrazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge delibera le modificazioni allo statuto della fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno" conseguenti alle modificazioni alla l.r. 33/1991 apportate dall'articolo 1. Nei trenta giorni successivi alla deliberazione delle modificazioni statutarie, la Giunta regionale provvede alla nomina dei nuovi organi di amministrazione e di revisione della fondazione; sino all'insediamento dei nuovi organi, restano in carica l'organo di amministrazione e il collegio dei revisori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.