Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.5 assistenza socio-sanitaria |
Data: | 13/05/1993 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Presentazione delle domande). |
Art. 3. (Entità dei contributi). |
Art. 4. (Istruttoria e concessione dei contributi). |
Art. 5. (Istituzione Commissione tecnico-consultiva). |
Art. 6. (Compiti della Commissione tecnico-consultiva). |
Art. 7. (Liquidazione ed erogazione). |
Art. 8. (Limiti). |
Art. 9. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 10. (Variazioni di bilancio). |
§ 4.5.41 - Legge regionale 13 maggio 1993, n. 32.
Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse socio-sanitario.
(B.U. 25 maggio 1993, n. 23).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione concede contributi a favore di associazioni, comitati, persone giuridiche e fisiche allo scopo di sostenere e incentivare la realizzazione di iniziative di carattere socio-sanitario, suscettibili di favorire la promozione della ricerca medico - scientifica, della tutela della salute fisica e psichica della popolazione, della tutela sanitaria dell'ambiente, della prevenzione e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, dell'igiene e dell'assistenza veterinaria, delle attività di volontariato e delle attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale del Servizio sanitario regionale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono svolgersi all'interno del territorio regionale.
3. Possono essere ammesse a contributo anche le iniziative svolte al di fuori del territorio regionale purché di specifico interesse per la Valle d'Aosta e/o a favore di cittadini residenti in Regione [1].
Art. 2. (Presentazione delle domande).
1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1 gli interessati devono presentare all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale domanda corredata da:
a) relazione dettagliata dell'iniziativa da realizzare;
b) dettagliata previsione delle spese e delle eventuali entrate.
Art. 3. (Entità dei contributi).
1. I contributi sono concessi nella misura massima del 60 percento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 4. (Istruttoria e concessione dei contributi). [2]
1. Il responsabile del procedimento per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 è il funzionario di qualifica unica dirigenziale dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale identificato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) e b) della
2. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e provvede a trasmetterla, nei trenta giorni successivi al ricevimento, al dirigente della struttura competente in materia di sanità, il quale, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, esprime il proprio motivato parere sull'ammissibilità a contributo delle spese previste fissando la spesa ritenuta ammissibile. Nell'esprimere il proprio parere, il dirigente della struttura competente in materia di sanità deve tener conto delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale e della programmazione socio-sanitaria regionale.
3. Ove il parere di cui al comma 2 sia nel senso dell'ammissibilità del contributo, questo è concesso con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 3, l'importo del contributo non può superare il sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 5. (Istituzione Commissione tecnico-consultiva). [3]
Art. 6. (Compiti della Commissione tecnico-consultiva). [3]
Art. 7. (Liquidazione ed erogazione).
1. I contributi concessi a norma della presente legge sono liquidati ed erogati, anche ratealmente, in relazione a particolari esigenze organizzative, previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.
2. Sono considerati idonei i giustificativi costituiti da documenti fiscalmente regolari.
Art. 8. (Limiti).
1. I contributi previsti dalla presente legge non possono essere attribuiti allo stesso soggetto più di due volte nel corso di ogni anno.
Art. 9. (Disposizioni finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1993 in lire 400.000.000, gravano sull'istituendo capitolo n. 61730 della parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1993, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Tutela sanitaria e promozione sociale - Iniziative di interesse socio- sanitario- E3.).
3. A decorrere dal 1994, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge sono determinati con la legge di bilanci ai sensi dell'articolo 15 della
Art. 10. (Variazioni di bilancio).
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Parte spesa
a) variazione in diminuzione:
cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 400.000.000
b) variazione in aumento:
programma regionale 2.2.3.04.
codificazione 1.1.1.6.2.2.8.07.08.
cap. 61730 (di nuova istituzione)
"Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse socio- sanitario.
[1] Comma aggiunto dall'art. 20 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della