Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.5 assistenza socio-sanitaria |
Data: | 29/01/1988 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. A decorrere dall'anno scolastico 1987/1988, ai componenti ed ai segretari delle commissioni d'esame di ammissione, di promozione alla classe superiore e di diploma o di abilitazione per le [...] |
Art. 3. 1. Ai componenti, nonché ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì, se e in quanto dovuto, il totale rimborso delle spese di viaggio e di [...] |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, fanno carico alla quota del Fondo sanitario nazionale prevista nel capitolo 39400 di parte corrente nel bilancio regionale per [...] |
Art. 6. 1. L'articolo 6 della Legge regionale 19 febbraio 1975 n. 2 è abrogato. |
Art. 7. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino [...] |
§ 4.5.32 - Legge regionale 29 gennaio 1988, n. 9.
Compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi per l'assunzione del personale dell'Unità Sanitaria Locale nonché ai componenti delle commissioni d'esame di scuole e corsi di formazione professionale di operatori del servizio sanitario nazionale.
(B.U. 25 febbraio 1988, n. 4, S.S. 4 marzo 1988, n. 3).
1. A decorrere dall'anno scolastico 1987/1988, ai componenti ed ai segretari delle commissioni d'esame di ammissione, di promozione alla classe superiore e di diploma o di abilitazione per le scuole e corsi di formazione professionale e di riqualificazione del personale è dovuto un compenso lordo di lire 300.000 per sessione d'esame.
2. Il compenso, di cui al precedente comma, è integrato nella misura di lire 2.000 lorde per ogni candidato, oltre i venti, presenti alla sessione d'esame e comunque fino ad un massimo di lire 100.000.
1. Ai componenti, nonché ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì, se e in quanto dovuto, il totale rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, fanno carico alla quota del Fondo sanitario nazionale prevista nel capitolo 39400 di parte corrente nel bilancio regionale per l'esercizio 1987 e con gli stanziamenti che verranno autorizzati sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.
1. L'articolo 6 della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.
[1] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 47 della