Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.4 assistenza sociale |
Data: | 17/06/2009 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11) |
Art. 2. (Disposizione transitoria) |
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 4.4.117 - L.R. 17 giugno 2009, n. 17.
Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).
(B.U. 14 luglio 2009, n. 28)
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 3 della
1. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 della
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della
"7bis. In deroga a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di pagamenti rateali, la rateizzazione delle somme da restituire è ammessa, su richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.".
3. Dopo il comma 7bis dell'articolo 3 della
"7ter. La ripetizione è esclusa nel caso in cui il debitore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca, comprovi di possedere un indicatore regionale della situazione economica, con esclusione dell'importo del beneficio revocato, pari o inferiore alla soglia di accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale di cui all'articolo 3 della
Art. 2. (Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7bis e 7ter, della
Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.